Decisione (UE) 2015/810 della Commissione del 23 Gennaio 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma (1),

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo avere invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni ai sensi di detti articoli (2) e viste queste osservazioni,

considerando quanto segue:

1.PROCEDIMENTO

(1)Con lettera del 7 ottobre 2011 la Commissione europea ha comunicato alle autorità belghe di aver avviato una verifica del regime N 649/2005 — «Misure di esenzione parziale dall'imposta sul salario trattenuta alla fonte a favore della R&S» (di seguito «il regime»).

(2)Con lettere del 7 ottobre 2011, 2 febbraio 2012 e 6 gennaio 2013, la Commissione ha chiesto informazioni sull'attuazione del regime, invitando le autorità belghe a trasmetterle l'elenco delle imprese che avevano beneficiato di un aiuto superiore ai 200 000 EUR nel 2009 e nel 2010. Le autorità belghe hanno risposto con lettere del 17 novembre 2011, 2 maggio 2012, 4 giugno 2012 e 23 maggio 2013.

(3)Il 13 giugno 2013 si è svolta una riunione tra i servizi della Commissione e le autorità belghe.

(4)Con lettera del 4 dicembre 2013 la Commissione ha comunicato al Belgio la propria decisione (di seguito «la decisione di avvio») (3) di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso «il procedimento d'indagine formale»).

(5)Le autorità belghe hanno presentato le loro osservazioni e hanno risposto alle domande poste nella decisione di avvio con lettere del 3 marzo, 1o aprile, 4 e 27 luglio 2014, integrando ulteriormente le informazioni fornite con lettere del 17 settembre, 17 ottobre e 21 novembre 2014. Al 21 novembre 2014 la Commissione disponeva di tutte le informazioni necessarie per procedere alla verifica della compatibilità del regime con il mercato interno.

(6)L'impresa D39S SPRL ha presentato osservazioni il 9 aprile 2014. Con lettera del 16 maggio 2014 la Commissione le ha trasmesse alle autorità belghe, le quali non hanno presentato alcuna osservazione al riguardo.

2.DESCRIZIONE DELLA MISURA

2.1.Obiettivo della misura

(7)La Commissione ha approvato il regime mediante decisione C(2006) 2941 definitiva, del 4 luglio 2006 (4) (in appresso «la decisione»).

(8)Il regime prevedeva l'attuazione delle tre misure seguenti:

a)Esenzione per l'impiego di ricercatori assegnati a progetti di ricerca realizzati in collaborazione con università o scuole universitarie (in appresso «la misura 1»): esenzione del 50 % dall'imposta sul salario trattenuta alla fonte a favore delle imprese che versano gli stipendi a ricercatori assegnati a progetti di ricerca realizzati in esecuzione di convenzioni di partenariato concluse con università o scuole universitarie (cosiddette hautes écoles) con sede nello Spazio economico europeo (5). La dotazione prevista della misura 1 ammontava a circa 34 milioni di EUR.

b)Esenzione per l'impiego di ricercatori in possesso di determinati diplomi (in appresso «la misura 2»): esenzione del 25 % dall'imposta sul salario trattenuta alla fonte a favore delle imprese che versano gli stipendi a ricercatori in possesso di diplomi scientifici specifici (6). La dotazione prevista della misura 2 ammontava a circa 62 milioni di EUR.

c)Esenzione a favore delle Young Innovative Companies (in appresso «la misura 3»): esenzione del 50 % dall'imposta sul salario trattenuta alla fonte a favore delle imprese appartenenti alla categoria «Young Innovative Companies» (7) che versano gli stipendi al proprio personale scientifico. La dotazione prevista della misura 3 ammontava a circa 20 milioni di EUR.

(9)L'imposta sul salario trattenuta alla fonte è un'imposta che tutti i datori di lavoro trattengono alla fonte dalle retribuzioni spettanti ai dipendenti e che riversano allo Stato. Le tre misure di cui al considerando 8 esentano le imprese interessate dal versamento di una parte dell'imposta trattenuta dalle retribuzioni dei ricercatori di cui al considerando 8, lettere a) e b) e del personale scientifico di cui al considerando 8, lettera c).

(10)Nella sua decisione la Commissione ha ritenuto che la misura 1 e la misura 2 avessero portata

generale e non si configurassero come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

Nb:Per visionare il file integrale cliccare sul link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_128_R_0010

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