Decisione d’Esecuzione (UE) 2015/819 della Commissione del 22 Maggio 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l'articolo 16, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 64/432/CEE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi all'interno dell'Unione di bovini e suini. Essa dispone, tra l'altro, che durante il trasporto verso il loro luogo di destinazione i bovini e i suini debbano essere accompagnati da un certificato sanitario conforme, a seconda dei casi, al modello 1 o al modello 2 di cui al suo allegato F.

(2)L'allegato F della direttiva 64/432/CEE è stato recentemente modificato dalla decisione di esecuzione 2014/798/UE della Commissione (2) al fine, tra l'altro, di adeguare il formato dei modelli di certificati sanitari al modello armonizzato allegato al regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione (3).

(3)L'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) prescrive che i bovini debbano essere accompagnati da un passaporto basato sulle informazioni contenute nella base di dati informatizzata istituita dallo Stato membro di origine a norma dell'articolo 14 della direttiva 64/432/CEE, a meno che lo Stato membro d'origine effettui lo scambio elettronico di dati con lo Stato membro di destinazione mediante un sistema di scambio elettronico di cui all'articolo 5 del precitato regolamento.

(4)A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 911/2004 della Commissione (5), i vitelli di età inferiore a quattro settimane possono essere accompagnati, durante lo spostamento verso un altro Stato membro, da un passaporto provvisorio che riporti almeno le informazioni di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, nel formato approvato dall'autorità competente dello Stato membro di spedizione.

(5)Tuttavia, alcuni Stati membri hanno notificato alla Commissione problemi relativi all'ulteriore onere amministrativo connesso all'obbligo di fornire al punto I.31 del modello di certificato sanitario per gli scambi di animali della specie bovina informazioni quali la data di nascita e il sesso degli animali che costituiscono la partita. Pertanto, e in quanto tali informazioni sono già incluse nei documenti di identificazione che, unitamente al certificato sanitario, devono accompagnare una partita di animali della specie bovina, è opportuno sopprimere tali informazioni dal suddetto punto e modificare di conseguenza le descrizioni pertinenti contenute nelle note di tale modello di certificato sanitario.

(6)Inoltre alcuni Stati membri hanno chiesto di eliminare una voce relativa al sesso degli animali dal punto I.31 del modello di certificato sanitario per gli scambi di suini, dato che tale informazione non era richiesta nel modello di certificato sanitario di cui all'allegato F della direttiva 64/432/CEE prima delle modifiche introdotte dalla decisione di esecuzione 2014/798/UE. È pertanto opportuno eliminare tale voce dal suddetto punto e modificare di conseguenza la descrizione pertinente nelle note del modello di certificato sanitario per gli scambi di animali della specie suina.

(7)Inoltre, per ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi per il veterinario ufficiale, è opportuno eliminare le informazioni sulle specie di animali oggetto dello scambio dal punto I.31 dei modelli di certificati sanitari di cui all'allegato F della direttiva 64/432/CEE in quanto tali informazioni si trovano già al punto I.19 di tali modelli di certificati sanitari.

(8)Risulta pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato F della direttiva 64/432/CEE.

(9)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

L'allegato F della direttiva 64/432/CEE è sostituito dal testo dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,il 22 Maggio 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_129_R_0007

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