Regolamento d’esecuzione (UE) 2015/840 della Commissione del 29 Maggio 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)Le autorità responsabili sono incaricate della gestione e del controllo della spesa ai sensi del regolamento (UE) n. 514/2014. A tal fine sono tenute a effettuare controlli amministrativi e controlli sul posto.

(2)Nello svolgere controlli amministrativi efficienti le autorità responsabili devono innanzitutto analizzare le dichiarazioni finanziarie inviate dai beneficiari. Il controllo più dettagliato di singoli documenti giustificativi diventa opportuno solo quando l'analisi rivela incongruenze o irregolarità. Per garantire un livello sufficiente di affidabilità riducendo al tempo stesso gli oneri amministrativi, è altresì importante chiarire le circostanze in cui l'autorità responsabile può basarsi su un certificato di audit.

(3)I controlli sul posto devono vertere sugli aspetti sia finanziari che operativi e possono rivelarsi necessari in fasi diverse del progetto. Occorre quindi definire l'ambito di ogni tipo di controllo sul posto, per garantire che siano eseguiti nel modo più efficiente.

(4)I controlli sul posto di natura operativa devono avvenire mentre i progetti sono in corso di esecuzione, in modo che sia possibile adottare tempestivamente misure correttive. Questi controlli devono applicarsi sia a un campione di progetti ancora in corso il primo giorno dell'esercizio finanziario interessato, che ai progetti che cominciano durante quell'esercizio finanziario.

(5)Al fine di garantire un livello sufficiente di affidabilità diminuendo al tempo stesso gli oneri amministrativi, occorre definire le circostanze in cui il rischio di errore è considerato trascurabile e in cui di conseguenza il numero di controlli sul posto di natura finanziaria può essere ridotto. Tuttavia, è anche necessario specificare quali misure adottare qualora vi sia un tasso di errore determinante, per ottenere sufficienti garanzie quanto alla legalità e alla regolarità della spesa dell'Unione.

(6)Occorre precisare i principali elementi dei controlli sul posto di natura finanziaria. In particolare, le autorità responsabili devono verificare che i progetti sostenuti dai programmi nazionali non abbiano scopo di lucro. Esse devono controllare che i progetti interessati non ricevano un doppio finanziamento delle spese nell'ambito dei programmi nazionali e di altri programmi dell'Unione rispetto a tutti i periodi di programmazione, compresi i finanziamenti da parte delle agenzie.

(7)Per consentire alle autorità responsabili, alla Commissione (incluso l'OLAF) e alla Corte dei conti europea di effettuare i loro controlli, occorre che i documenti giustificativi siano conservati per un periodo di tempo determinato dopo il completamento di ciascun progetto.

(8)Per consentire l'applicazione del presente regolamento non appena vengono approvati i programmi nazionali, occorre che esso entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(9)Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (UE) n. 514/2014 e pertanto sono vincolati dal presente regolamento.

(10)Fatto salvo il considerando 47 del regolamento (UE) n. 514/2014, la Danimarca non è vincolata da tale regolamento né dal presente regolamento.

Nb:Per visionare il file integrale cliccare sul link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_134_R_0001

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