Decisione n.1 del Consiglio di Stabilizzazione e d’Associazione Ue – Serbia del 21 Ottobre 2013 recante adozione del suo regolamento interno [2015/857].

Il Consiglio di Stabilizzazione e d’Associazione,

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia (in appresso «Serbia»), dall'altra (in appresso l'«Accordo»), in particolare gli articoli 119, 120, 122, e 124,

considerando che l'accordo è entrato in vigore il 1o settembre 2013,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

Presidenza

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è presieduto alternativamente, per periodi di dodici mesi, dal presidente del Consiglio Affari esteri dell'Unione europea, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri e della Comunità europea dell'energia atomica, e da un rappresentante del governo della Serbia. Il primo periodo inizia alla data della prima riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione e termina il 31 dicembre 2013.

Articolo 2

Riunioni

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno. D'intesa tra le Parti, su richiesta di una di esse possono aver luogo riunioni speciali del consiglio di stabilizzazione e di associazione. Salvo decisione contraria delle Parti, ogni riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione si svolge nel luogo abituale delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, a una data concordata dalle Parti. Le riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono convocate congiuntamente dai segretari del consiglio di stabilizzazione e di associazione di concerto con il presidente.

Articolo 3

Rappresentanza

I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare ad una riunione, se impossibilitati a partecipare. Un membro che desideri essere rappresentato notifica al presidente il nome del suo rappresentante prima della riunione nella quale sarà rappresentato. Il rappresentante di un membro del consiglio di stabilizzazione e di associazione esercita tutti i diritti del membro titolare.

Articolo 4

Delegazioni

I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi accompagnare da funzionari. Prima di ogni riunione, il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle due Parti. Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti partecipa alle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione in veste di osservatore quando l'ordine del giorno contiene punti che riguardano la Banca. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può invitare persone esterne a partecipare alle riunioni affinché lo informino su argomenti specifici.

Articolo 5

Segreteria

Le mansioni inerenti alla segreteria del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono espletate congiuntamente da un funzionario del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e da un funzionario della missione della Serbia presso l'Unione europea.

Articolo 6

Corrispondenza

La corrispondenza destinata al consiglio di stabilizzazione e di associazione è inviata al suo presidente presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

I due segretari provvedono affinché la corrispondenza sia inoltrata al presidente del consiglio di stabilizzazione e di associazione e, se del caso, trasmessa per conoscenza agli altri membri del consiglio. La corrispondenza trasmessa per conoscenza è inviata al Segretariato generale della Commissione, alle Rappresentanze permanenti degli Stati membri e alla Missione della Serbia presso l'Unione europea.

Le comunicazioni del presidente del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono inviate ai destinatari dai due segretari e, all'occorrenza, trasmesse per conoscenza agli altri membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione come specificato nel secondo comma.

Articolo 7

Pubblicità

Salvo decisione contraria, le riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione non sono pubbliche.

Articolo 8

Ordine del giorno delle riunioni

1.Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione, che è inviato dai segretari del consiglio di stabilizzazione e di associazione, ai destinatari di cui all'articolo 6, almeno 15 giorni prima dell'inizio della riunione. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto domanda di iscrizione all'ordine del giorno almeno 21 giorni prima dell'inizio della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti all'ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro e non oltre la data di spedizione dello stesso ordine del giorno. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto diverso da quelli figuranti nell'ordine del giorno provvisorio può aver luogo con il consenso di entrambe le Parti.

2.Il presidente, d'intesa con le Parti, può abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 9

Verbale

Il progetto di verbale di ogni riunione è redatto dai due segretari. Di norma il verbale indica, per ciascun punto all'ordine del giorno:

-La documentazione presentata al consiglio di stabilizzazione e di associazione;

-Le dichiarazioni che un membro del consiglio di stabilizzazione e di associazione ha chiesto di mettere a verbale;

-Le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate.

Il progetto di verbale è presentato al consiglio di stabilizzazione e di associazione per approvazione. Una volta approvato, il verbale è firmato dal presidente e dai due segretari. Il verbale è conservato nell'archivio del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, che funge da depositario dei documenti del consiglio di stabilizzazione e di associazione. Una copia certificata conforme è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 6.

Articolo 10

Decisioni e raccomandazioni

1.Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono approvate di comune accordo dalle Parti. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso di entrambe le Parti.

2.Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione di cui all'articolo 121 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione recano rispettivamente la denominazione «decisione» e «raccomandazione» seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto. Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono firmate dal presidente e autenticate dai due segretari. Le decisioni e le raccomandazioni sono inviate a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 6. Ciascuna Parte può decidere di far pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione nella propria Gazzetta ufficiale.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_135_R_0008

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