Decisione (UE) 2015/886 della Commissione dell'8 Giugno 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del Comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Ecolabelling Board),

considerato quanto segue:

(1)La decisione 2014/312/UE della Commissione (2) prevede un periodo transitorio per i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per i prodotti vernicianti per interni e per esterni affinché essi abbiano il tempo sufficiente di adeguare i propri prodotti e conformarsi ai criteri e requisiti rivisti. Gli Stati membri hanno tuttavia informato la Commissione che, a causa dell'elevato numero di prodotti e dei criteri aggiuntivi, non sarebbero stati in grado di verificare entro i dodici mesi concessi i prodotti cui è stato assegnato il marchio. È necessario un periodo supplementare per garantire una transizione agevole.

(2)Gli esperti tecnici hanno comunicato alla Commissione e a taluni Stati membri che il testo attuale dell'articolo 2, punto 14, non è chiaro. La definizione in questione può dare adito a un'interpretazione fuorviante per quanto attiene ai «sistemi polari». È necessario chiarire l'espressione «sistema polare», che si riferisce al sistema analitico e non al sistema di rivestimento. Si è inoltre raccomandato di specificare nelle definizioni un parametro tecnico aggiuntivo, ossia la pressione del vapore. Ai fini della coerenza e della chiarezza tutte le modifiche apportate al testo dell'articolo 2, punto 14, devono rispecchiarsi anche nel testo dell'articolo 2, punto 13, per quanto concerne i VOC.

(3)Sulla scorta delle discussioni tenutesi nel novembre del 2014 in occasione delle riunioni del Comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Ecolabelling Board) e del forum competente, è necessario chiarire che il criterio 3 a) e il relativo riferimento contenuto nella tabella 2 si applicano ai rivestimenti semi-trasparenti ma non ai primer di adesione né ad altri rivestimenti trasparenti.

(4)Per motivi di coerenza, al criterio 3 («Efficienza d'uso»), nella tabella 2, quinta colonna («Rivestimenti decorativi spessi per interni e esterni (1)»), alla prima linea (in merito ai criteri di resa di cui ai criteri 3 a) della decisione 2014/312/UE, l'unità di misura (1 m2/L) va sostituita con «1 m2/kg».

(5)Il criterio 5 a) i) della decisione 2014/312/UE presenta un elenco di gruppi di sostanze esplicitamente indicate come soggette alla valutazione e alla verifica di cui al criterio 5 a). È stato tuttavia dimostrato che detto elenco di sostanze non è completo e che è necessario aggiungere un gruppo supplementare, ossia il gruppo «8. Sostanze contenute nei leganti e nei polimeri in dispersione, 8a. Leganti e agenti per la reticolazione, 8b. prodotti e residui della reazione». Inoltre, a fini di chiarezza, l'elenco dei gruppi di sostanze va inserito nella sezione relativa alla valutazione e alla verifica del criterio poiché tale elenco è impiegato a fini di valutazione e verifica.

(6)Nell'appendice della decisione 2014/312/UE il punto 7 a) stabilisce limiti di concentrazione per la presenza di formaldeide nel prodotto finito, ma tali limiti non sono inseriti correttamente nella tabella. La tabella dovrebbe illustrare chiaramente che i limiti di concentrazione per tutti i prodotti sono uguali allo 0,0010 %, salvo deroghe.

(7)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010.

(8)È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 2014/312/UE,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

La decisione 2014/312/UE è modificata come segue:

1)All'articolo 2, il punto 13 è sostituito dal seguente:

«13.“composti organici volatili” (VOC), qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione iniziale pari o inferiore a 250 °C, misurato ad una pressione standard di 101,3 kPa, ai sensi della definizione di cui alla direttiva 2004/42/CE che, in una colonna capillare, eluisce fino all'n-tetradecano (C14H30) compreso;»;

2)all'articolo 2, il punto 14 è sostituito dal seguente:

«14.“composti organici semivolatili” (SVOC), qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione iniziale superiore a 250 °C e inferiore a 370 °C, misurato ad una pressione standard di 101,3 kPa, e che, in una colonna capillare, eluisce con una ritenzione tra n-tetradecano (C14H30) e n-docosano (C22H46) compreso;»;

3)all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le autorizzazioni per il marchio di qualità ecologica UE rilasciate secondo i criteri definiti nelle decisioni 2009/543/CE e 2009/544/CE possono essere utilizzate per ventun mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.»;

4)l'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,l'8 Giugno 2015

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_144_R_0003

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore visite

Italy 77,1% Italy
Germany 14,5% Germany
United States of America (the) 3,3% United States of America (the)

Total:

74

Countries
84799163
Today: 57
Yesterday: 81
This Week: 473
Last Week: 584
This Month: 1.347
Last Month: 3.605
This Year: 9.509
Total: 84.799.163