Regolamento d’Esecuzione (UE) 2015/931 della Commissione del 17 Giugno 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 38, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione (2) prevede un periodo in cui gli organismi e le autorità di controllo possono presentare domanda di riconoscimento ai fini della conformità ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 834/2007. Poiché l'attuazione delle disposizioni relative all'importazione dei prodotti conformi è ancora in fase di valutazione e i relativi orientamenti, modelli, questionari e il necessario sistema di trasmissione elettronica sono ancora in fase di elaborazione, il termine per la presentazione delle domande da parte degli organismi e delle autorità di controllo dovrebbe essere prorogato.

(2)Per garantire la semplificazione e l'efficienza della procedura relativa al riconoscimento degli organismi e delle autorità di controllo ai fini della conformità e dell'equivalenza, i rappresentanti dei suddetti organismi e autorità di controllo dovrebbero poter presentare domanda di inclusione nell'elenco di cui agli articoli 3 e 10 del regolamento (CE) n. 1235/2008 in qualsiasi momento dell'anno. Occorre pertanto sopprimere la scadenza annuale entro la quale devono pervenire le domande.

(3)L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca l'elenco dei paesi terzi i cui sistemi di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007.

(4)In base alle informazioni fornite dall'Australia, l'autorità competente in materia è cambiata.

(5)In base alle informazioni fornite dal Giappone, i nomi e siti Internet di diversi organismi di controllo sono cambiati.

(6)In base alle informazioni fornite dalla Repubblica di Corea, occorre inserire il sito Internet dell'autorità competente.

(7)La durata di inclusione della Tunisia nell'elenco cessa il 30 giugno 2015; in seguito ai provvedimenti correttivi e ai miglioramenti apportati dalla Tunisia al proprio sistema di controllo, è opportuno prorogare l'inclusione di tale paese nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 a tempo indeterminato.

(8)La durata di inclusione degli Stati Uniti nell'elenco cessa il 30 giugno 2015; poiché gli Stati Uniti continuano a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, è opportuno prorogarne l'inclusione a tempo indeterminato.

(9)L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca l'elenco degli organismi e delle autorità di controllo incaricati dell'esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati nei paesi terzi ai fini dell'equivalenza.

(10)La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Abcert AG» di modificare le proprie specifiche. L'esame delle informazioni ricevute ha permesso di accertare che è giustificato ampliare la portata geografica del riconoscimento per le categorie di prodotto A e D ad Albania, Armenia, Bosnia-Erzegovina, Kosovo (3), Kyrgyzstan, Republica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan, e per la categoria di prodotti B alla Moldova.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_151_R_0001

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