Regolamento d’Esecuzione (UE) 2015/933 della Commissione del 17 Giugno 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 416/2014 della Commissione (2) ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di taluni cereali originari dell'Ucraina.

(2)L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 416/2014 ha fissato per il periodo dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 il quantitativo del contingente recante il numero d'ordine 09.4306 a 950 000 tonnellate.

(3)I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli d'importazione presentate dal 5 giugno 2015, a partire dalle ore 13, al 12 giugno 2015, fino alle ore 13, per il contingente recante il numero d'ordine 09.4306, sono superiori ai quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per il contingente in questione, calcolato conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3).

(4)È inoltre opportuno che non siano più rilasciati titoli di importazione per il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4306, di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 416/2014, per il periodo contingentale in corso.

(5)Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

1.Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli d'importazione nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4306 e di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 416/2014, introdotte dal 5 giugno 2015, a partire dalle ore 13, al 12 giugno 2015, fino alle ore 13, ora di Bruxelles, è applicato un coefficiente di attribuzione del 39,550366 % per le domande presentate nell'ambito del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4306.

2.La presentazione di nuove domande di titoli d'importazione nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4306, di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 416/2014, è sospesa a partire dal 12 giugno 2015 alle ore 13, ora di Bruxelles, per il periodo contingentale in corso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,il 17 Giugno 2015

Per la Commissione,

a nome del Presidente

Jerzy PLEWA

Direttore Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_151_R_0003

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