Decisione (UE) 2015/1075 della Commissione del 19 Gennaio 2015 sull’aiuto di Stato SA.35843 (2014/C) (ex 2012/NN).

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma della disposizione o delle disposizioni succitate, e tenuto conto di dette osservazioni,

considerando quanto segue:

1.PROCEDIMENTO (1)

Con notifica elettronica del 5 dicembre 2012, le autorità italiane hanno comunicato, a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, la compensazione integrativa concessa a Buonotourist S.r.l. («Buonotourist»), per la fornitura di servizi di trasporto di passeggeri con autobus sulla base di concessioni rilasciate dalla Regione Campania («la Regione») nel periodo 1996-2002 («il periodo in esame»), in esecuzione di una sentenza del Consiglio di Stato, il supremo organo giurisdizionale amministrativo italiano.

(2)La notifica è stata protocollata con il numero SA.35843 e, dal 13 dicembre 2012, è trattata come una misura non notificata poiché, in base alle informazioni a disposizione della Commissione, la Regione aveva l’obbligo di corrispondere la compensazione integrativa dovuta a Buonotourist a partire dal 7 dicembre 2012, ossia dopo che il governo italiano aveva notificato la misura alla Commissione ma prima che la Commissione avesse adottato una decisione.

(3)Con lettera del 20 febbraio 2014 la Commissione ha comunicato all’Italia la propria decisione di avviare il procedimento formale d’indagine a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, del trattato relativamente agli aiuti («decisione di avvio del procedimento»).

(4)La decisione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (1). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sull’aiuto.

(5)Le autorità italiane hanno presentato le proprie osservazioni sulla decisione di avvio con le lettere del 21 e del 24 marzo 2014.

(6)L’unico terzo che ha presentato osservazioni in risposta alla decisione di avvio è stato Buonotourist, il beneficiario della misura notificata, le cui osservazioni sono pervenute il 25 marzo 2014.

(7)L’11 luglio 2014 le autorità italiane hanno fornito commenti su tali osservazioni e altre informazioni, inviate in risposta ad una richiesta dell’11 giugno 2014.

(8)Dopo che la Commissione ha accettato di prorogare il termine ultimo per la presentazione, le autorità italiane hanno fornito le informazioni complementari con lettera del 15 settembre 2014.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_179_R_0005

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