Regolamento d’Esecuzione (UE) 2015/1108 della Commissione dell'8 Luglio 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, la Commissione, in data 24 aprile 2013, ha ricevuto dall'Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB) una domanda di approvazione dell'aceto quale sostanza di base. In data 17 marzo 2014 è stata ricevuta una domanda dalla città di Parigi (Francia) per estendere gli usi previsti dalla domanda di approvazione dell'aceto come sostanza di base. Tali domande erano corredate delle informazioni prescritte all'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma.

(2)La Commissione ha chiesto assistenza scientifica all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»), la quale, il 12 agosto 2014, ha presentato alla Commissione una relazione tecnica sulla sostanza in questione (2). Il 27 gennaio 2015 la Commissione ha presentato il rapporto di riesame (3) e il progetto del presente regolamento al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e li ha messi a punto per la riunione del comitato del 29 maggio 2015.

(3)La documentazione fornita dal richiedente dimostra che l'aceto soddisfa i criteri di «prodotto alimentare» quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Pur non essendo utilizzato prevalentemente per scopi fitosanitari, esso è comunque utile a questi fini in un prodotto costituito dalla sostanza in esame e da acqua. In particolare, l'aceto non dovrebbe essere confuso con l'acido acetico, sostanza attiva che è stata inserita nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (5) dalla direttiva 2008/127/CE della Commissione (6), come chiarito nella comunicazione interpretativa della Commissione (7) sulle denominazioni di vendita dei prodotti alimentari. Occorre pertanto considerare l'aceto una sostanza di base.

(4)Dagli esami effettuati è emerso che l'aceto può in generale considerarsi conforme alle prescrizioni dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare l'aceto come sostanza di base.

(5)In conformità dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, per l'approvazione è tuttavia necessario introdurre determinate condizioni, specificate nell'allegato I del presente regolamento.

(6)In conformità dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (8) dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il seguente regolamento:

Articolo 1

Approvazione di una sostanza di base

La sostanza aceto, quale specificata nell'allegato I, è approvata come sostanza di base alle condizioni stabilite in detto allegato.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 Luglio 2015

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_181_R_0009

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