Decisione d’Esecuzione (UE) 2015/1173 del Consiglio del 14 Luglio 2015.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 287, punto 14), della direttiva 2006/112/CE, autorizza la Polonia ad applicare una franchigia dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale di 10 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.

(2)Con decisione 2009/790/CE del Consiglio (2), la Polonia è stata autorizzata, fino al 31 dicembre 2012 e in via di deroga, ad applicare una franchigia dall'IVA ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale di 30 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.

(3)Con la decisione di esecuzione del Consiglio 2012/769/UE (3) la misura di deroga di cui alla decisione 2009/790/CE del Consiglio, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2015.

(4)Con lettera protocollata dalla Commissione il 23 dicembre 2014, la Polonia ha chiesto l'autorizzazione a prorogare ulteriormente la misura di deroga all'articolo 287, punto 14), della direttiva 2006/112/CE, per continuare a esonerare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera il controvalore in valuta nazionale di 30 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione. Tale misura consentirebbe di continuare a esonerare detti soggetti passivi da alcuni o dalla totalità degli obblighi in materia di IVA indicati al titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva 2006/112/CE.

(5)Con lettera del 6 febbraio 2015 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Polonia. Con lettera del 9 febbraio 2015 la Commissione ha comunicato alla Polonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

(6)Secondo le informazioni comunicate dalla Polonia, 103 617 soggetti passivi hanno beneficiato dell'applicazione della misura che ha comportato una riduzione stimata del gettito fiscale dell'IVA pari a circa lo 0,32 % nel 2013.

(7)Dato che la fissazione di tale soglia più elevata ha comportato una riduzione degli obblighi in materia di IVA cui sono soggette le imprese più piccole, anche se queste ultime sono ancora libere di scegliere il regime IVA normale ai sensi dell'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE, è opportuno autorizzare la Polonia ad applicare la misura in questione per un ulteriore periodo limitato.

(8)La deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2009/790/CE.

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

L'articolo 2 della decisione 2009/790/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

La presente decisione di applica a decorrere dal 1o gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2018.»

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 3

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,il 14 Luglio 2015

Per il Consiglio

Il Presidente

P.GRAMEGNA

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