Regolamento (UE) 2016/73 del Consiglio del 18 Gennaio 2016.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

(2)A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e segnatamente, ove del caso, delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), nonché alla luce di eventuali pareri di consigli consultivi.

(3)Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca per tipo di pesca o per gruppo di tipi di pesca nel Mar Nero, ivi comprese, se del caso, alcune condizioni a esse funzionalmente collegate. A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca dovrebbero essere assegnate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, dello stesso regolamento, le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ogni Stato membro per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca.

(4)I totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero essere pertanto stabiliti, in linea con il regolamento (UE) 1380/2013, sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto di aspetti biologici e socioeconomici, garantendo al contempo parità di trattamento ai settori della pesca e tenendo conto delle opinioni espresse in sede di consultazione delle parti interessate.

(5)L'utilizzo delle possibilità di pesca stabilite a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (2), in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento relativi alla registrazione delle catture e alla notifica dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. Occorre pertanto specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare quando trasmettono alla Commissione i dati relativi agli sbarchi di stock soggetti al presente regolamento.

(6)A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (3), in sede di fissazione dei TAC, il Consiglio decide gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 e 4, in particolare in base alle condizioni biologiche degli stock.

(7)Al fine di evitare un'interruzione delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai pescatori dell'Unione il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2016. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0073

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore visite

Italy 75,1% Italy
Germany 17,3% Germany
United States of America (the) 2,7% United States of America (the)

Total:

68

Countries
84797584
Today: 16
Yesterday: 33
This Week: 403
Last Week: 580
This Month: 3.373
Last Month: 2.874
This Year: 7.930
Total: 84.797.584