Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/1503 della Commissione del 25 Agosto 2017 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/68, relativo alle procedure comuni e alle specifiche necessarie…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 165/2014 prevede l'obbligo per gli Stati membri di interconnettere i propri registri elettronici nazionali delle carte del conducente utilizzando il sistema di messaggeria TACHOnet.

(2)Le procedure comuni e le specifiche necessarie per l'interconnessione dei registri elettronici delle carte del conducente tramite TACHOnet sono stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 della Commissione (2).

(3)La connessione al sistema di messaggeria TACHOnet può avvenire in modo diretto, mediante i servizi transeuropei per la comunicazione telematica tra amministrazioni («Testa»), oppure in modo indiretto, tramite uno Stato membro già collegato a Testa. Le connessioni indirette sono solitamente disciplinate da contratti bilaterali firmati dai rappresentati degli enti partecipanti a livello nazionale, senza l'intervento della Commissione. Tuttavia, per prevenire eventuali abusi delle connessioni e per garantire il corretto funzionamento del sistema, la Commissione, nella sua funzione di gestore generale del sistema di messaggeria TACHOnet, deve essere informata debitamente e tempestivamente circa l'interesse di una determinata autorità nazionale a connettersi indirettamente al sistema di messaggeria TACHOnet.

(4)Il sistema di messaggeria TACHOnet è aperto non solo agli Stati membri ma anche a paesi terzi. La Commissione deve pertanto fare sì che, per quanto riguarda TACHOnet, i paesi terzi soddisfino gli stessi obblighi previsti per gli Stati membri.

(5)È opportuno apportare lievi modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 al fine di disciplinare in maniera più chiara e precisa i seguenti aspetti: la procedura di connessione al sistema di messaggeria TACHOnet, le prove preliminari necessarie e le conseguenze del loro mancato superamento, il contenuto di alcuni messaggi XML, la definizione della procedura di escalation che gli Stati membri devono seguire in caso di errori del sistema e il periodo di tempo in cui i dati personali possono essere conservati nei registri del sistema centrale.

(6)La nuova versione del sistema di messaggeria TACHOnet sarà applicabile dal 2 marzo 2018. Affinché tuttavia possano essere compiuti determinati passi preparatori, le disposizioni relative alla connessione parte di paesi terzi, alle prove preliminari e all'accesso indiretto devono applicarsi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(7)È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/68.

(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i trasporti su strada,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 è così modificato:

1)All'articolo 2 sono aggiunte le seguenti lettere k), l) e m):

«k)«sistema di servizi transeuropei per la comunicazione telematica tra amministrazioni» («Testa»): una piattaforma di interconnessione delle telecomunicazioni per lo scambio sicuro di informazioni fra le pubbliche amministrazioni nell'Unione;

l)«accesso diretto a TACHOnet»: la connessione al sistema di messaggeria TACHOnet di un registro elettronico nazionale attraverso il sistema Testa gestito dallo Stato membro che ospita il registro;

m)«accesso indiretto a TACHOnet»: la connessione al sistema di messaggeria TACHOnet di un registro elettronico nazionale attraverso il sistema Testa gestito da uno Stato membro che non ospita il registro.»;

2)Sono inseriti i seguenti articoli 3 bis e 3 ter:

«Articolo 3 bis

Connessione da parte di paesi terzi

Previa approvazione della Commissione, i paesi terzi possono connettere i propri registri elettronici a TACHOnet qualora adempiano le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 3 ter

Prove preliminari

La connessione del registro elettronico nazionale al sistema di messaggeria TACHOnet, sia essa diretta o indiretta, ha luogo dopo il superamento delle prove di connessione, integrazione e efficienza in conformità alle istruzioni della Commissione e sotto la sua supervisione.

Se le prove preliminari hanno esito negativo, la Commissione può sospendere temporaneamente la fase di prova. Le prove riprendono non appena l'autorità nazionale competente abbia informato la Commissione che sono stati apportati i miglioramenti tecnici necessari a livello nazionale per il superamento delle prove preliminari.

Le prove preliminari hanno durata massima di sei mesi.»;

3)E’ inserito il seguente articolo 5 bis:

«Articolo 5 bis

Accesso indiretto a TACHOnet

1.L'autorità nazionale che richiede l'accesso a TACHOnet consegna alla Commissione la seguente documentazione:

a)Una lettera firmata da un rappresentante dell'autorità nazionale in cui si chiede alla Commissione di dare avvio alla fase di prove finalizzate all'ottenimento dell'accesso indiretto a TACHOnet;

b)Una richiesta di accesso indiretto a TACHOnet redatta nel formato di cui all'allegato IX;

c)Il contratto bilaterale fra l'autorità nazionale che chiede l'accesso indiretto e l'autorità nazionale che fornisce tale accesso tramite la sua connessione al sistema Testa, firmato dai rappresentanti delle due autorità nazionali.

2.Entro due mesi dalla consegna della documentazione di cui al paragrafo 1, la Commissione chiede all'autorità nazionale in questione di fornirle le informazioni tecniche necessarie per dare avvio alle prove preliminari di cui all'articolo 3 ter.

3.L'accesso indiretto al sistema TACHOnet non viene concesso fintanto che non siano soddisfatte le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.»;

4)Gli allegati I, II, III, VI, VII e VIII sono modificati in conformità all'allegato I del presente regolamento;

5)E’ aggiunto l'allegato IX, quale riportato nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1, paragrafo 4, si applica a decorrere dal 2 marzo 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 Agosto 2017

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1503

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