Regolamento (UE) 2017/1495 della Commissione del 23 Agosto 2017 che modifica il Regolamento (CE) n. 2073/2005 per quanto riguarda il Campylobacter nelle carcasse di polli da carne.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione (2) stabilisce i criteri microbiologici per taluni microrganismi e le norme di attuazione che gli operatori del settore alimentare devono rispettare in merito ai requisiti generali e specifici in materia d'igiene di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004.

(2)In particolare, il regolamento (CE) n. 2073/2005 stabilisce dei criteri di igiene del processo che fissano valori indicativi di contaminazione al di sopra dei quali sono necessarie misure correttive volte a mantenere l'igiene del processo di produzione in ottemperanza alla legislazione in materia di prodotti alimentari.

(3)La relazione di sintesi dell'Unione europea su tendenze e fonti di zoonosi, agenti zoonotici e focolai di tossinfezione alimentare nel 2015 (3) pubblicata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (CEPCM) afferma che la campilobatteriosi umana rappresenta la malattia umana di origine alimentare più diffusa nell'Unione, con 230 000 casi circa segnalati annualmente.

(4)Nel 2010 l'EFSA ha pubblicato l'analisi dell'indagine di riferimento sulla prevalenza di Campylobacter nelle partite e nelle carcasse di polli da carne (4). L'indagine di riferimento è stata condotta nel 2008 a livello dei macelli al fine di ottenere cifre comparabili sulla prevalenza e sul livello di contaminazione dei polli da carne nell'Unione. L'EFSA ha concluso che il 75,8 % in media delle carcasse di polli da carne erano contaminate, con variazioni significative tra gli Stati membri e i macelli.

(5)Secondo il parere scientifico pubblicato dall'EFSA nel 2010 sul rischio di campilobatteriosi umana dovuta alla carne di polli da carne (5), è probabile che la manipolazione, la preparazione e il consumo di carne di polli da carne siano all'origine del 20-30 % dei casi di campilobatteriosi nell'uomo, mentre il 50-80 % può essere attribuito al serbatoio di polli nel suo insieme.

(6)Il parere scientifico pubblicato dall'EFSA nel 2011 (6) sulle possibilità di controllo del Campylobacter nella filiera produttiva delle carni di pollame propone una serie di opzioni sia a livello di azienda sia di macello, compresa l'introduzione di un criterio di igiene del processo per il Campylobacter, e formula una stima del loro impatto sulla riduzione del numero di casi nell'uomo. L'EFSA ritiene che sarebbe possibile ridurre di oltre il 50 % il rischio per la salute pubblica derivante dal consumo di carne di polli da carne se le carcasse rispettassero un limite di 1 000 cfu/g e sottolinea la presenza di una significativa differenza nei livelli di contaminazione tra i campioni di pelle di collo e quelli di pelle di petto.

(7)Nel 2012 l'EFSA ha anche pubblicato un parere scientifico sui pericoli per la salute pubblica che le ispezioni sulla carne di pollame devono valutare, che considera il Campylobacter altamente rilevante per la salute pubblica (7) e raccomanda che i vigenti metodi di ispezione delle carcasse di pollame per il Campylobacter vengano adeguati. L'Autorità suggerisce in particolare l'introduzione di un criterio di igiene del processo per il Campylobacter nelle carcasse di polli da carne.

(8)Alla luce dei pareri dell'EFSA del 2010 e del 2011, la Commissione ha richiesto un'analisi costi/benefici per la predisposizione di determinate misure di controllo per la riduzione del Campylobacter nella carne di polli da carne a vari livelli della catena alimentare (8). La principale conclusione dell'analisi è che la predisposizione di un criterio di igiene del processo per il Campylobacter nelle carcasse di polli da carne offrirebbe uno degli equilibri migliori tra la riduzione della campilobatteriosi umana attribuita al consumo di carne di pollame e le conseguenze economiche dell'applicazione del criterio.

(9)L'obiettivo del criterio di igiene del processo per il Campylobacter nelle carcasse di polli da carne è tenere sotto controllo la contaminazione delle carcasse durante il processo di macellazione. Al fine di garantire un approccio a livello dell'intera catena inoltre, come raccomandato nel parere dell'EFSA sulle possibilità di controllo del Campylobacter, dovrebbero essere considerate anche misure di controllo a livello di azienda.

(10)Il controllo del Campylobacter rimane difficile poiché la trasmissione verticale non sembra essere un fattore di rischio rilevante e tutto dipende dall'efficacia delle misure di biosicurezza nell'escludere la presenza del batterio nei polli da carne. Dovrebbe quindi essere considerato un approccio graduale che renda i criteri di igiene del processo progressivamente più rigidi. Al fine di mantenere lo stesso livello di protezione negli Stati membri in cui tale livello è stato già raggiunto, l'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2073/2005 offre comunque una flessibilità tale da consentire l'applicazione di un criterio di igiene del processo più rigido, dato che tale criterio alternativo offre garanzie almeno equivalenti al criterio di riferimento stabilito in detto regolamento.

(11)Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori del settore alimentare il programma di campionamento per il criterio relativo al Campylobacter dovrebbe seguire lo stesso approccio di prova del criterio stabilito per la Salmonella nelle carcasse di pollame. Gli stessi campioni di pelle di collo usati per verificare la conformità al criterio di igiene del processo stabilito per la Salmonella nelle carcasse di pollame possono pertanto essere usati per la ricerca del Campylobacter.

(12)La norma internazionale EN ISO 10272-2 costituisce il metodo orizzontale per il conteggio del Campylobacter negli alimenti e nei mangimi. Essa dovrebbe essere pertanto stabilita come metodo di riferimento per la verifica della conformità al criterio per il Campylobacter nelle carcasse di polli da carne.

(13)È opportuno posticipare la data di applicazione del presente regolamento per concedere agli operatori del settore alimentare tempo sufficiente per adattare le pratiche vigenti ai nuovi requisiti e permettere ai laboratori che conducono analisi per la ricerca del Campylobacter di attuare i nuovi metodi di prova in esso stabiliti.

(14)Il regolamento (CE) n. 2073/2005 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(15)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 Agosto 2017

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1503938110391&uri=CELEX:32017R1495

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