Regolamento (UE) 2017/1505 della Commissione del 28 Agosto 2017 che modifica gli allegati I, II e III del Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (1), in particolare l'articolo 48,

considerando quanto segue:

(1)Il sistema EMAS è finalizzato a promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante l'istituzione e l'applicazione da parte loro di sistemi di gestione ambientale, la valutazione delle prestazioni di tali sistemi, l'offerta di informazioni sulle prestazioni ambientali, un dialogo aperto con il pubblico e le altre parti interessate e infine il coinvolgimento attivo del personale. Per conseguire questo obiettivo gli allegati da I a IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 definiscono le prescrizioni specifiche che le organizzazioni che intendono attuare EMAS o ottenere una registrazione EMAS devono rispettare.

(2)La parte A dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1221/2009 riprende le prescrizioni stabilite dalla norma EN ISO 14001:2004 che costituisce la base delle prescrizioni relative al sistema di gestione ambientale di tale regolamento.

(3)La parte B dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1221/2009 elenca una serie di aspetti di cui le organizzazioni registrate nel sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) devono tenere conto e che hanno un collegamento diretto con una serie di elementi della norma EN ISO 14001:2004.

(4)L'ISO ha successivamente pubblicato una nuova versione della norma internazionale ISO 14001. La seconda edizione della norma (EN ISO 14001:2004) è stata dunque sostituita dalla terza edizione (ISO 14001:2015).

(5)Al fine di garantire un approccio coerente nei vari allegati, è auspicabile che si tenga conto delle nuove disposizioni della norma internazionale ISO 14001:2015 nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1221/2009 che stabilisce le prescrizioni per l'analisi ambientale e nell'allegato III al regolamento (CE) n. 1221/2009 che stabilisce le prescrizioni relative all'audit ambientale interno.

(6)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1221/2009.

(7)Le organizzazioni desiderose di ottenere o mantenere la registrazione EMAS e la certificazione ISO 14001 effettuano spesso un processo integrato di verifica/certificazione. Per mantenere la coerenza tra le prescrizioni di entrambi gli strumenti le organizzazioni non dovrebbero essere tenute ad applicare gli allegati rivisti del regolamento (CE) n. 1221/2009 prima dell'applicazione della nuova versione della norma internazionale ISO 14001. Sono pertanto necessarie disposizioni transitorie.

(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1221/2009,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1221/2009 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il rispetto delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1221/2009, modificato dal presente regolamento, è accertato in occasione della verifica dell'organizzazione, a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1221/2009.

Nel caso di un rinnovo della registrazione EMAS, se la verifica successiva deve essere effettuata prima del 14 marzo 2018, la data della verifica successiva può essere prorogata di sei mesi, previo accordo tra il verificatore ambientale e gli organismi competenti.

Tuttavia, prima del 14 settembre 2018 la verifica può, con l'accordo del verificatore ambientale, essere effettuata a norma delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1221/2009, modificato dal regolamento (UE) n. 517/2013 (2). In tal caso, la validità dell'attestazione del verificatore ambientale e il certificato di registrazione saranno validi solo fino al 14 settembre 2018.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 Agosto 2017

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1505

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