Decisione (UE) 2018/1697 del Consiglio del 6 Novembre 2018 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna e in sede di Commissione Centrale…

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'azione dell'Unione nel settore della navigazione interna dovrebbe mirare a garantire l'uniformità nell'elaborazione di requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna.

(2)Il Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) è stato istituito il 3 giugno 2015 nell'ambito della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) al fine di elaborare norme tecniche per la navigazione interna in vari settori, in particolare per quanto riguarda le navi, le tecnologie dell'informazione e l'equipaggio.

(3)Affinché i trasporti sulle vie navigabili interne siano efficienti, è importante che i requisiti tecnici per le navi siano compatibili e quanto più possibile armonizzati in regimi giuridici diversi in Europa. In particolare, gli Stati membri che sono anche membri della CCNR dovrebbero essere autorizzati a sostenere le decisioni che armonizzano le norme della CCNR con quelle applicate nell'Unione.

(4)Alla riunione del CESNI dell'8 novembre 2018 è prevista l'adozione della norma europea che fissa i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna («ES-TRIN») 2019/1.

(5)La ES-TRIN 2019/1 stabilisce i requisiti tecnici uniformi necessari a garantire la sicurezza delle navi adibite alla navigazione interna. Essa include disposizioni concernenti la costruzione, l'allestimento e l'equipaggiamento delle navi adibite alla navigazione interna, disposizioni particolari riguardanti categorie di navi specifiche, come le navi da passeggeri, i convogli spinti e le navi portacontainer, disposizioni riguardanti le attrezzature per il sistema di identificazione automatica, disposizioni in materia di identificazione delle navi, un modello di certificati e registri, disposizioni transitorie nonché istruzioni per l'applicazione della norma tecnica.

(6)L'allegato II della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) si riferisce direttamente ai requisiti tecnici applicabili alle unità navali identificandoli come quelli di cui alla ES-TRIN 2017/1. Alla Commissione è conferito il potere di aggiornare tale riferimento indicando la versione più recente della ES-TRIN e di fissare la data della sua applicazione.

(7)Pertanto, la ES-TRIN 2019/1 influenzerà la direttiva (UE) 2016/1629.

(8)L'Unione non è membro della CCNR né del CESNI. È pertanto necessario che il Consiglio autorizzi gli Stati membri a esprimere nell'ambito di tali organismi la posizione dell'Unione per quanto concerne l'adozione della ES-TRIN 2019/1,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

1.La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato europeo per l'elaborazione di nome per la navigazione interna (CESNI) dell'8 novembre 2018 è di acconsentire all'adozione della norma europea che fissa i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna («ES-TRIN») 2019/1.

2.La posizione da adottare a nome dell'Unione alla riunione della sessione plenaria della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR), qualora si stabiliscano i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, è di sostenere tutte le proposte che allineano i requisiti tecnici a quelli della ES-TRIN 2019/1.

Articolo 2

1.Gli Stati membri che sono membri del CESNI esprimono congiuntamente la posizione dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

2.Gli Stati membri che sono membri della CCNR esprimono congiuntamente la posizione dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 3

Modifiche tecniche marginali alle posizioni di cui all'articolo 1 possono essere concordate senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 6 Novembre 2018

Per il Consiglio

Il Presidente

LÖGER

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.282.01.0013.01.ITA&toc=OJ:L:2018:282:TOC

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore visite

Italy 90,9% Italy
United States of America (the) 2,6% United States of America (the)

Total:

57

Countries
84794124
Today: 24
Yesterday: 86
This Week: 447
Last Week: 664
This Month: 2.787
Last Month: 1.684
This Year: 4.470
Total: 84.794.124