Decisione d’Esecuzione (UE) 2018/1696 del Consiglio del 13 Luglio 2018 concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2017/1939…

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2017/1939 dispone che il Parlamento europeo e il Consiglio debbano nominare il procuratore capo europeo, di comune accordo, sulla base di una rosa di candidati qualificati stabilita da un comitato di selezione. Il comitato di selezione deve essere composto di dodici persone scelte tra ex membri della Corte di giustizia e della Corte dei conti, ex membri nazionali di Eurojust, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali, procuratori di alto livello e giuristi di notoria competenza. Una delle persone scelte deve essere proposta dal Parlamento europeo. Il Consiglio deve stabilire le regole di funzionamento del comitato di selezione.

(2)Il regolamento (UE) 2017/1939 stabilisce inoltre che il Consiglio debba nominare ogni procuratore europeo selezionandolo fra tre candidati designati da ciascuno Stato membro dopo aver ricevuto un parere motivato dal comitato di selezione.

(3)La procedura di selezione del procuratore capo europeo e dei procuratori europei dovrebbe essere un elemento chiave per garantire la loro indipendenza.

(4)Le regole di funzionamento del comitato di selezione devono garantire che il comitato di selezione disponga dell'indipendenza e dell'imparzialità necessarie per svolgere il proprio lavoro.

(5)È pertanto opportuno stabilire le regole di funzionamento del comitato di selezione,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

Le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 figurano nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 Luglio 2018

Per il Consiglio

Il Presidente

LÖGER

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.282.01.0008.01.ITA&toc=OJ:L:2018:282:TOC

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