Decisione d’Esecuzione (UE) 2018/1703 della Commissione del 12 Novembre 2018 che conclude il riesame intermedio parziale relativo alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

A.PROCEDURA

1.Inchieste precedenti e misure antidumping in vigore

(1)Il regolamento (CE) n. 2022/95 del Consiglio (2) ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia che rientra attualmente nei codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90. Dal momento che un'inchiesta condotta successivamente ha accertato che il dazio veniva assorbito, le misure sono state modificate con il regolamento (CE) n. 663/98 (3). In seguito a un primo riesame in previsione della scadenza e a un primo riesame intermedio condotti a norma dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (4), il Consiglio, con regolamento (CE) n. 658/2002 (5), ha istituito un dazio antidumping definitivo a livello nazionale di 47,07 EUR per tonnellata sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia di cui ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90. La definizione del prodotto è stata successivamente oggetto di un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 e, con regolamento (CE) n. 945/2005 del Consiglio (6), è stato istituito un dazio antidumping definitivo di importo compreso tra 41,42 EUR e 47,07 EUR per tonnellata sulle importazioni di concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, di cui attualmente ai codici NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ed ex 3105 90 20, originari della Russia.

(2)In seguito a un secondo riesame in previsione della scadenza e a un secondo riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 384/96, il Consiglio ha mantenuto in vigore le misure con il regolamento (CE) n. 661/2008 (7). Il dazio è rimasto invariato, salvo per quanto riguarda il gruppo EuroChem, per il quale l'importo fisso del dazio è stato stabilito tra 28,88 EUR e 32,82 EUR per tonnellata.

(3)Con decisione 2008/577/CE (8), la Commissione europea («la Commissione») ha accettato gli impegni con una soglia quantitativa offerti dai produttori russi JSC Acron e JSC Dorogobuzh, appartenenti alla Acron Holding, e dal gruppo EuroChem. Con decisione 2012/629/UE (9), la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno offerto dal gruppo EuroChem, a causa dell'impraticabilità di detto impegno.

(4)Con sentenza del 10 settembre 2008 (10), interpretata dalla sentenza del 9 luglio 2009 (11), il Tribunale ha annullato il regolamento (CE) n. 945/2005 nella parte che riguarda la JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat, appartenente alla OJSC UCC UralChem. Con il regolamento (CE) n. 989/2009 (12), il Consiglio ha modificato di conseguenza il regolamento (CE) n. 661/2008. Pertanto, il dazio antidumping di 47,07 EUR per tonnellata applicabile alla società Kirovo riguarda solo le importazioni di nitrato di ammonio di cui attualmente ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90.

(5)In seguito a un terzo riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (13), la Commissione ha mantenuto in vigore le misure mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 (14).

(6)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/415 (15), la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per la Acron Holding, a causa dell'impraticabilità di detto impegno.

(7)La Acron Holding è attualmente soggetta all'aliquota del dazio antidumping a livello nazionale compresa tra 41,42 EUR e 47,07 EUR per tonnellata, a seconda del tipo di prodotto.

2.Domanda di riesame intermedio parziale limitato al dumping

(8)Nell'aprile 2016 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base presentata da due produttori esportatori russi, PJSC Acron e PJSC Dorogobuzh, e dalla loro società commerciale affiliata Agronova Europe AG in Svizzera (denominati congiuntamente «il gruppo Acron» o «il richiedente» o il «produttore esportatore»). La domanda si limitava all'esame del dumping per quanto riguarda il gruppo Acron. Il gruppo Acron ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare che il mantenimento della misura al livello attuale non è più necessario per compensare il dumping pregiudizievole.

3.Apertura di un riesame intermedio parziale limitato al dumping

(9)Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame intermedio parziale limitato all'esame del dumping per quanto riguarda il richiedente, il 17 agosto 2017 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (16) («avviso di apertura»), l'apertura di un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

(10)La Commissione ha informato ufficialmente il richiedente, le autorità del Paese esportatore e l'industria dell'Unione dell'apertura del riesame intermedio parziale. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di essere sentite.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.285.01.0097.01.ITA&toc=OJ:L:2018:285:TOC

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