Decisione d’Esecuzione (UE) 2018/2030 della Commissione del 19 Dicembre 2018 che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile ai depositari centrali di titoli nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

(1)Il 29 marzo 2017 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («il Regno Unito») ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, ossia dal 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine.

(2)Come annunciato nella comunicazione della Commissione del 13 novembre 2018«Prepararsi al recesso del Regno Unito dall'Unione europea del 30 marzo 2019: un piano d'azione per ogni evenienza» (2) (il «piano d'azione per ogni evenienza»), un recesso senza accordo potrebbe comportare rischi in relazione a taluni servizi erogati ad operatori dell'Unione da depositari centrali di titoli («CSD») che sono già autorizzati nel Regno Unito («CSD del Regno Unito») e impossibili da sostituire a breve termine. Per prevenire tali rischi è giustificato, e nell'interesse dell'Unione e dei suoi Stati membri, garantire, per un periodo limitato, che i CSD del Regno Unito possano continuare a prestare i loro servizi nell'Unione dopo il 29 marzo 2019.

(3)I CDS svolgono un ruolo essenziale sui mercati finanziari. La registrazione dei titoli in un sistema di scritture contabili («servizi di notariato») e la tenuta dei conti titoli al livello più elevato («servizi di tenuta centralizzata dei conti») aumentano la trasparenza e proteggono gli investitori, poiché garantiscono l'integrità dell'emissione e impediscono la duplicazione o la riduzione indebite di titoli. I CDS gestiscono inoltre i sistemi di regolamento titoli che garantiscono che le operazioni su titoli siano regolate in modo tempestivo e adeguato. Tali funzioni sono essenziali per il processo di compensazione e regolamento post-negoziazione e, in quanto tali, fondamentali per la stabilità finanziaria dell'Unione e dei suoi Stati membri. I sistemi di regolamento titoli sono essenziali anche per la politica monetaria in quanto sono strettamente correlati all'ottenimento di garanzie per le operazioni di politica monetaria. Inoltre, gli operatori di mercato in Irlanda si avvalgono dei servizi prestati da un CSD del Regno Unito per i titoli societari e i fondi indicizzati quotati costituiti ai sensi del diritto interno irlandese.

(4)A decorrere dal 30 marzo 2019, i CSD del Regno Unito saranno dei «CSD di paesi terzi» e, in quanto tali, potranno prestare solo servizi di notariato e di tenuta centralizzata dei conti in relazione agli strumenti finanziari costituiti ai sensi del diritto di uno Stato membro se sono riconosciuti dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (in appresso «ESMA») in conformità dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 909/2014. In assenza del riconoscimento dei CSD del Regno Unito, gli emittenti dell'Unione non potranno più avvalersi dei CSD del Regno Unito per registrare in un CSD mediante scrittura contabile i valori mobiliari costituiti ai sensi di tali disposizioni, come stabilito dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 909/2014. Questa situazione potrebbe mettere temporaneamente in difficoltà gli emittenti per quanto riguarda il rispetto dei loro obblighi legali. Come annunciato nel piano d'azione per ogni evenienza, è pertanto necessario che, in tale situazione eccezionale, le disposizioni legislative e di vigilanza che disciplinano i CSD del Regno Unito siano considerate equivalenti per un periodo di tempo strettamente limitato e in presenza di determinate condizioni, di modo che tali CSD possano continuare a prestare servizi di notariato e di tenuta dei conti nell'Unione.

(5)A norma dell'articolo 25, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 909/2014, tre sono le condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di CSD ivi autorizzati sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento.

(6)In primo luogo, le disposizioni legislative e di vigilanza del paese terzo devono assicurare che i CSD ivi autorizzati soddisfano requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti di fatto ai requisiti fissati dal regolamento (UE) n. 909/2014. Entro il 29 marzo 2019 i CSD del Regno Unito devono soddisfare i requisiti di cui al regolamento (UE) n. 909/2014. Nell'ambito della legge del 2018 relativa al recesso dall'Unione europea [European Union (Withdrawal) Act 2018], il 26 giugno 2018 il Regno Unito ha integrato le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 nel diritto interno del Regno Unito con effetto a decorrere dalla data del recesso del Regno Unito dall'Unione.

(7)In secondo luogo, le disposizioni legislative e di vigilanza del paese terzo devono assicurare che i CSD stabiliti nel paese terzo siano soggetti su base continuativa a un'efficace azione di vigilanza, sorveglianza e controllo del rispetto della normativa. Fino al 29 marzo 2019 i CSD del Regno Unito sono soggetti alla vigilanza della Banca d'Inghilterra, come stabilito dal diritto interno del Regno Unito in conformità del regolamento (UE) n. 909/2014. Nell'ambito dell'integrazione del regolamento (UE) n. 909/2014 nel diritto interno del Regno Unito, la Banca d'Inghilterra rimane responsabile della vigilanza dei CSD e i suoi poteri di vigilanza e di esecuzione per quanto riguarda i CSD rimarranno sostanzialmente invariati.

(8)In terzo luogo, il quadro giuridico del paese terzo deve prevedere un sistema di equivalenza efficace per il riconoscimento di CSD autorizzati a norma di regimi giuridici di paesi terzi, che è garantito dall'integrazione del sistema di equivalenza di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 909/2014 nel diritto interno del Regno Unito.

(9)La Commissione conclude che le disposizioni legislative e di vigilanza del Regno Unito applicabili alle CSD del Regno Unito il giorno successivo al suo recesso dall'Unione soddisfano le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 909/2014.

(10)Tuttavia, la presente decisione si basa sulle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili ai CSD del Regno Unito il giorno successivo al recesso del Regno Unito dall'Unione. Tali disposizioni legislative e di vigilanza dovrebbero essere considerate equivalenti solo se i requisiti applicabili ai CSD nel diritto interno del Regno Unito sono mantenuti e continuano ad essere effettivamente applicati e fatti rispettare su base continuativa. L'efficace scambio di informazioni e il coordinamento delle attività di vigilanza tra l'ESMA e la Banca d'Inghilterra costituiscono pertanto una condizione essenziale per mantenere la determinazione dell'equivalenza.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.325.01.0047.01.ITA&toc=OJ:L:2018:325:TOC

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