La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, e l'articolo 16, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)L'immissione in libera pratica nell'Unione di sostanze controllate importate è soggetta a restrizioni quantitative.
(2)La Commissione è tenuta a fissare tali restrizioni e ad attribuire le quote alle imprese.
(3)Spetta inoltre alla Commissione determinare le quantità di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi utilizzabili per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, così come le imprese che ne possono fare uso.
(4)La determinazione delle quote attribuite per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi deve assicurare che le restrizioni quantitative di cui all'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1005/2009 sono rispettate, applicando il regolamento (UE) n. 537/2011 della Commissione (2). Poiché tali restrizioni quantitative riguardano anche le quantità di idroclorofluorocarburi per usi di laboratorio e a fini di analisi per le quali è stata concessa una licenza, l'attribuzione dovrebbe contemplare anche la produzione e l'importazione di idroclorofluorocarburi per detti usi e fini.
(5)La Commissione ha pubblicato una comunicazione destinata alle imprese che nel 2019 intendono importare nell'Unione europea o esportare dall'Unione europea sostanze controllate che riducono lo strato di ozono e alle imprese che nel 2019 intendono produrre o importare tali sostanze per usi di laboratorio e a fini di analisi (3), a seguito della quale ha ricevuto le dichiarazioni relative alle importazioni previste per il 2019.
(6)Le restrizioni quantitative e le quote dovrebbero essere determinate per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2019, in conformità alle relazioni annuali da presentare a titolo del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono.
(7)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2009.
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