Decisione (UE) 2019/3 del Consiglio del 19 Dicembre 2018 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti su determinate…

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91 e l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti («TCT») è stato firmato dall'Unione conformemente alla decisione (UE) 2017/1937 del Consiglio (1).

(2)A norma dell'articolo 41, paragrafo 3, del TCT, il TCT è applicato a titolo provvisorio dal 9 ottobre 2017. Attualmente si applica a titolo provvisorio tra le parti contraenti, vale a dire l'Unione, la Repubblica d'Albania, la Bosnia-Erzegovina, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Kosovo (*1), il Montenegro e la Repubblica di Serbia.

(3)Il comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti («comitato direttivo») è chiamato a adottare il bilancio della Comunità dei trasporti per l'anno 2019 al fine di garantire la corretta attuazione del TCT.

(4)È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione nel comitato direttivo per quanto riguarda la sua decisione su talune questioni di bilancio, poiché tale decisione è necessaria per l'avvio dei lavori del segretariato permanente della Comunità dei trasporti e avranno effetti giuridici nei confronti dell'Unione.

(5)La delega di poteri alla Commissione per l'attuazione provvisoria del bilancio della Comunità dei trasporti non altera le caratteristiche essenziali dei poteri conferiti a tale istituzione dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti deve basarsi sul progetto di decisione del comitato direttivo accluso alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione in sede di comitato direttivo possono concordare modifiche minori di detto progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 19 Dicembre 2018

Per il Consiglio

La Presidente

KÖSTINGER

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.001.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2019:001:TOC

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