Regolamento d’Esecuzione (UE) 2019/256 della Commissione del 13 Febbraio 2019 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2015/207 per quanto riguarda le modifiche dei modelli per la presentazione delle informazioni relative a un grande progetto…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 101, quinto comma, l'articolo 106, secondo comma, e l'articolo 111, paragrafo 5,

visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei,

considerando quanto segue:

(1)L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione (3) definisce il formato per la presentazione delle informazioni su un grande progetto conformemente all'articolo 101 del regolamento (UE) n. 1303/2013. In considerazione delle modifiche apportate all'articolo 61 del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento, introdotte dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e a seguito dell'adozione da parte della Commissione della comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato (5), l'allegato II dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(2)L'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 definisce il formato del modello per il piano d'azione comune conformemente all'articolo 106 del regolamento (UE) n. 1303/2013. A seguito delle modifiche apportate agli articoli da 104 a 109 del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda i primi piani d'azione comuni e il contenuto dei piani d'azione comuni, introdotte dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, l'allegato IV dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(3)L'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 definisce il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione conformemente all'articolo 111 del regolamento (UE) n. 1303/2013. A seguito delle modifiche apportate all'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda l'ammissibilità della spesa per operazioni attuate al di fuori dell'area del programma, e all'articolo 104, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento per quanto riguarda le soglie per un primo piano d'azione comune, introdotte dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, l'allegato V dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(4)La tabella 4 A dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 include gli indicatori di output comuni per il Fondo sociale europeo («FSE») e per l'Iniziativa in favore dell'occupazione giovanile («IOG»). A seguito di modifiche dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) che definisce indicatori comuni di output e di risultato per quanto riguarda gli investimenti dell'FSE, introdotte dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, la tabella 4 A di cui all'allegato V, parte A, punto 3.2, dovrebbe essere modificata di conseguenza. Poiché le modifiche dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1304/2013 si applicano dal 1o gennaio 2014, anche le modifiche della tabella 4 A dell'allegato V, parte A, punto 3.2, dovrebbero applicarsi dal 1o gennaio 2014.

(5)L'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 definisce il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1299/2013. A seguito delle modifiche apportate all'articolo 104, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le soglie per un primo piano d'azione comune, introdotte dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, l'allegato X dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(6)La tabella di cui all'allegato V, parte C, punto 15, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 e la tabella di cui all'allegato X, parte B, punto 12, di tale regolamento, entrambe riguardanti le informazioni finanziarie per la valutazione dei progressi compiuti in direzione dei target intermedi e finali, si riferiscono alle spese «sostenute e pagate dai beneficiari e certificate alla Commissione entro il 31 dicembre 2018» e «sostenute e pagate dai beneficiari entro il 31 dicembre 2023 e certificate alla Commissione». Né il regolamento (UE) n. 1303/2013 né il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione (7) includono tale data limite per la certificazione delle spese ammissibili per quanto riguarda il conseguimento dei target intermedi e finali per gli indicatori finanziari. È opportuno rettificare di conseguenza dette tabelle. Al fine di garantire la certezza del diritto per quanto riguarda i requisiti per la rendicontazione sui progressi compiuti in direzione dei target intermedi per gli indicatori finanziari, da includere per la prima volta nella relazione di attuazione annuale nel 2019, è necessario che tale rettifica si applichi con effetto retroattivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento nella prima versione adottata.

(7)Al fine di garantire la certezza del diritto e di limitare al minimo le discrepanze tra le disposizioni modificate del regolamento (UE) n. 1303/2013, che si applicano a decorrere dal 2 agosto 2018 o anteriormente, in conformità all'articolo 282 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, e le disposizioni del presente regolamento, quest'ultimo dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.043.01.0020.01.ITA&toc=OJ:L:2019:043:TOC

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