Regolamento d’Esecuzione (UE) 2019/255 della Commissione del 13 Febbraio 2019 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) n. 821/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 3, e l'articolo 115, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione (2) stabilisce, tra l'altro, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione. A seguito delle modifiche apportate dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) alla parte III, titolo III, capo II, del regolamento (UE) n. 1303/2013, il titolo del regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 e il titolo del capo II di tale regolamento dovrebbero essere modificati di conseguenza.

(2)Al fine di evitare oneri amministrativi inutili e per motivi di semplificazione, la prescrizione che il nome di uno strumento finanziario comprenda un riferimento al fatto che esso è sostenuto dai fondi strutturali e d'investimento europei («fondi SIE») dovrebbe essere soppressa. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione (4), i destinatari finali degli strumenti finanziari devono tuttavia essere informati del fatto che il finanziamento è erogato nell'ambito di programmi cofinanziati dai fondi SIE. La soppressione dell'obbligo di indicare il nome di uno strumento finanziario non ha pertanto un'incidenza sulle prescrizioni in materia di visibilità e comunicazione a livello di sostegno ai destinatari finali. L'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 821/2014 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(3)L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione stabilisce il modello per la presentazione di relazioni sugli strumenti finanziari disciplinati dagli articoli da 37 a 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ha modificato alcune di tali disposizioni.

(4)All'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è stata introdotta una nuova opzione di attuazione per combinare i fondi SIE con prodotti finanziari della BEI nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici, come ulteriormente disposto nel nuovo articolo 39 bis. È pertanto necessario includere questa opzione di attuazione nella sezione relativa alla descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione, nonché includere nuovi campi di dati nella sezione del modello per la presentazione di relazioni sugli strumenti finanziari relativa ai progressi nel conseguimento dell'atteso effetto moltiplicatore, al fine di evidenziare i contributi dei fondi SIE agli strumenti finanziari che combinano tali contributi con prodotti finanziari della BEI nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici.

(5)All'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, sono state chiarite le norme per l'aggiudicazione diretta a banche o istituti di proprietà dello Stato. È pertanto necessario rispecchiare tale chiarimento mediante l'inclusione, nella sezione del modello per la presentazione di relazioni sugli strumenti finanziari che riguarda l'identificazione degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari e, se del caso, degli organismi di attuazione di un fondo di fondi, di questo tipo di organismo che attua gli strumenti finanziari.

(6)Fatta salva una gestione attiva della tesoreria, l'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1303/2013 consente il finanziamento degli interessi negativi che sono stati generati a seguito di investimenti dei fondi SIE a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1303/2013 a partire da risorse rimborsate allo strumento finanziario. È pertanto necessario allineare gli obblighi in materia di trasmissione di informazioni a questa nuova disposizione. Tale allineamento dovrebbe avvenire nella sezione del modello per la presentazione di relazioni sugli strumenti finanziari relativa agli importi rimborsati agli strumenti finanziari a fronte di investimenti.

(7)Il nuovo articolo 43 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013 chiarisce le norme che disciplinano il trattamento differenziato di investitori operanti secondo il principio dell'economia di mercato in caso di condivisione dei rischi e dei profitti. È pertanto necessario allineare a tale più chiara disposizione la formulazione del modello per la presentazione di relazioni sugli strumenti finanziari nella sezione che riguarda gli interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario, le risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44 e gli importi utilizzati per il trattamento differenziato di cui all'articolo 43 bis.

(8)All'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013 gli obblighi riguardanti la relazione sugli strumenti finanziari sono stati razionalizzati al fine di evitare talune ripetizioni. È quindi necessario razionalizzare le informazioni richieste nel campo di dati 40 alla luce degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1303/2013. È inoltre necessario spostare nel titolo VII del modello per la presentazione di relazioni sugli strumenti finanziari l'obbligo di comunicare il valore degli investimenti azionari rispetto all'anno precedente disciplinati dall'articolo 46, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1303/2013. Al fine di evitare oneri amministrativi inutili e di garantire la coerenza con i sistemi di trasmissione di informazioni già definiti dalle autorità di gestione, lo spostamento del campo di dati 40 nel titolo VII, al fine di garantire la coerenza con il corrispondente riferimento di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1303/2013, non dovrebbe determinare una sua rinumerazione anche se sarebbe opportuno allineare il titolo a tale articolo.

(9)Al fine di evitare la duplicazione di talune prescrizioni e di conformarsi agli obblighi di trasmissione di informazioni di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013, il riferimento al valore degli investimenti e delle partecipazioni è soppresso dalla sezione del modello per la presentazione di relazioni sugli strumenti finanziari relativa ai progressi nel conseguimento dell'atteso effetto moltiplicatore.

(10)A seguito delle modifiche degli articoli da 37 a 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013 di cui ai considerando da 3 a 9, l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.043.01.0015.01.ITA&toc=OJ:L:2019:043:TOC

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