Decisione d’Esecuzione (UE) 2019/294 della Commissione del 18 Febbraio 2019 che stabilisce l'elenco dei territori e dei Paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva e lettera b), l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a), e l'articolo 19,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 92/65/CEE stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nell'Unione di determinati animali. Essa dispone che le condizioni di importazione di cani, gatti e furetti debbano essere almeno equivalenti alle condizioni pertinenti di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(2)Il regolamento (UE) n. 576/2013 prevede che, qualora il numero di cani, gatti o furetti oggetto di movimento a carattere non commerciale sia superiore a cinque nell'ambito di un singolo movimento, tali animali da compagnia debbano rispettare le norme sanitarie di cui alla direttiva 92/65/CEE per le specie interessate, salvo nel caso di alcune categorie di animali per le quali è prevista una deroga all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013, a determinate condizioni.

(3)La direttiva 92/65/CEE stabilisce che cani, gatti e furetti debbano essere importati nell'Unione solo da un paese terzo che sia compreso in un elenco redatto conformemente alla procedura da essa contemplata. Detti animali devono inoltre essere muniti di un certificato sanitario conforme al modello elaborato secondo la procedura di cui alla medesima direttiva.

(4)La decisione di esecuzione 2013/519/UE della Commissione (3) stabilisce il modello unico di certificato sanitario per le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti e dispone che i territori o i paesi terzi di provenienza e gli eventuali territori o i paesi terzi di transito debbano figurare in uno degli elenchi di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE della Commissione (4), all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (5) o all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione (6).

(5)Poiché la decisione 2004/211/CE è stata abrogata e sostituita dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 (7) della Commissione in data 1o ottobre 2018, è necessario fare riferimento all'elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio di paesi terzi dai quali è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi riportato all'allegato I di tale regolamento. È tuttavia opportuno chiarire che l'importazione di cani, gatti e furetti provenienti dai paesi terzi figuranti nell'elenco di detto allegato dovrebbe essere autorizzata soltanto se il paese terzo in questione figura nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 senza che sia indicato alcun limite temporale nella colonna 16.

(6)La presente decisione dovrebbe pertanto disporre che le importazioni nell'Unione di cani, gatti o furetti siano autorizzate soltanto in provenienza dai territori e dai paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 o senza limiti temporali nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659.

(7)Il regolamento (UE) n. 576/2013 dispone che i cani, i gatti e i furetti non possono essere oggetto di movimenti verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo diverso da quelli elencati all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n 577/2013, a meno che siano stati sottoposti a una titolazione di anticorpi per la rabbia conforme ai requisiti di validità stabiliti nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 576/2013.

(8)Tali requisiti comprendono l'obbligo di eseguire tale test di titolazione in un laboratorio approvato conformemente alla decisione 2000/258/CE del Consiglio (8), che prevede che l'Agence française de Sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) di Nancy, Francia (confluita dal 1o luglio 2010 nell'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du Travail, ANSES) valuti i laboratori degli Stati membri e dei paesi terzi ai fini della loro autorizzazione a effettuare le prove sierologiche di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti.

(9)Il modello unico di certificato sanitario per le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti che figura nell'allegato, parte 1, della decisione di esecuzione 2013/519/UE è applicabile anche alle importazioni di cani, gatti e furetti destinati a organismi, istituti o centri riconosciuti conformemente alla direttiva 92/65/CEE. Poiché tali animali potrebbero non essere stati sottoposti alla vaccinazione antirabbica, è opportuno che la presente decisione disponga che le importazioni nell'Unione di cani, gatti o furetti destinati a centri, organismi o istituti riconosciuti conformemente alla direttiva 92/65/CEE siano autorizzate soltanto in provenienza dai territori e dai paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013.

(10)La direttiva 96/93/CE del Consiglio (9) stabilisce le norme da rispettare per il rilascio della certificazione richiesta dalla legislazione veterinaria onde evitare una certificazione fuorviante o fraudolenta. È necessario garantire che, all'atto di rilasciare i certificati sanitari, i veterinari ufficiali dei paesi terzi applichino norme e principi almeno equivalenti a quelli stabiliti da detta direttiva.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.048.01.0041.01.ITA&toc=OJ:L:2019:048:TOC

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