Decisione (UE) 2019/292 del Consiglio del 12 Febbraio 2019 relativa all'autorizzazione a comunicare informazioni classificate UE a Stati terzi e organizzazioni internazionali.

Il Consiglio dell’Unione europea,

vista la decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (1), in particolare l'articolo 13 e l'allegato VI,

considerando quanto segue:

(1)L'Unione europea conclude accordi sulle procedure di sicurezza per scambiare e proteggere informazioni classificate con Stati terzi e organizzazioni internazionali.

(2)Il segretario generale, a nome del segretariato generale del Consiglio, può pattuire con Stati terzi e organizzazioni internazionali intese amministrative sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate.

(3)A norma dell'allegato VI, punto 37, della decisione 2013/488/UE, il Consiglio deve adottare una decisione che autorizzi il segretario generale a comunicare informazioni classificate UE a Stati terzi o organizzazioni internazionali in virtù di accordi sulle procedure di sicurezza per scambiare e proteggere informazioni classificate o di intese amministrative sulle procedure di sicurezza per lo scambio d'informazioni classificate,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

1.Qualora sia in vigore un accordo sulle procedure di sicurezza per scambiare e proteggere informazioni classificate («accordo sulla sicurezza delle informazioni») tra l'Unione e uno Stato terzo o un'organizzazione internazionale e in conformità della decisione 2013/488/UE, il segretario generale del Consiglio è autorizzato a comunicare, conformemente al principio del consenso dell'originatore, a tale Stato terzo o organizzazione internazionale informazioni classificate UE che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo sulla sicurezza delle informazioni, fino al livello determinato dal Comitato per la sicurezza del Consiglio a norma dell'allegato VI, punto 11, della decisione 2013/488/UE. La decisione di comunicare informazioni classificate UE a uno Stato terzo o a un'organizzazione internazionale in virtù di un accordo sulla sicurezza delle informazioni è presa dal segretario generale caso per caso.

2.Qualora, previa approvazione del Consiglio e in conformità della decisione 2013/488/UE, abbia concluso un'intesa amministrativa sulle procedure di sicurezza per lo scambio d'informazioni classificate («intesa amministrativa») con uno Stato terzo o un'organizzazione internazionale, il segretario generale del Consiglio è autorizzato a comunicare, conformemente al principio del consenso dell'originatore, a tale Stato terzo o organizzazione internazionale informazioni classificate UE che rientrano nell'ambito di applicazione dell'intesa amministrativa e fino al livello specificato nella stessa. La decisione di comunicare informazioni classificate UE a uno Stato terzo o a un'organizzazione internazionale in virtù di un'intesa amministrativa è presa dal segretario generale caso per caso.

3Il segretario generale del Consiglio può delegare la facoltà di cui ai paragrafi 1 e 2 ad alti funzionari del segretariato generale del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione abroga e sostituisce le seguenti decisioni:

1)Decisione del Consiglio, del 20 giugno 2011, concernente la comunicazione di informazioni in virtù di accordi permanenti con Stati terzi o organizzazioni internazionali sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate;

2)Decisione del Consiglio, del 20 giugno 2011, concernente la comunicazione di informazioni in virtù delle intese amministrative con organizzazioni internazionali sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 Febbraio 2019

Per il Consiglio

Il Presidente

E.O. TEODOROVICI

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.048.01.0020.01.ITA&toc=OJ:L:2019:048:TOC

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