Decisione (UE) 2019/349 del Consiglio del 22 Febbraio 2019 che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici dell'Organizzazione mondiale del commercio sull'adesione del Regno Unito...

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'Unione è parte dell'accordo riveduto sugli appalti pubblici («AAP riveduto») e i suoi Stati membri sono soggetti all'AAP riveduto a norma del diritto dell'Unione.

(2)Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, vale a dire a decorrere dal 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine. L'AAP riveduto cesserà automaticamente di applicarsi al Regno Unito a decorrere da tale data.

(3)Il 1o giugno 2018 il Regno Unito, con il sostegno dell'Unione, ha presentato domanda di adesione all'AAP riveduto.

(4)A norma dell'articolo XXII, paragrafo 2, dell'AAP riveduto, qualunque membro dell'OMC può aderire all'accordo a condizioni da convenire tra tale membro e le parti e da indicare in una decisione adottata dal comitato per gli appalti pubblici («comitato dell'AAP»). L'adesione avviene depositando presso il direttore generale dell'OMC uno strumento di adesione che enunci le condizioni così concordate. L'AAP riveduto entra in vigore per i membri che vi aderiscono il 30o giorno successivo alla data del deposito dello strumento di adesione.

(5)Gli impegni del Regno Unito relativi all'ambito di applicazione in materia di accesso al mercato degli appalti pubblici sono definiti nella sua offerta finale, trasmessa alle parti dell'AAP («parti») il 2 ottobre 2018.

(6)L'offerta finale del Regno Unito è appropriata, in quanto gli impegni del Regno Unito in termini di ambito di applicazione offrono all'Unione l'ambito di applicazione massimo di cui attualmente dispone il Regno Unito nell'ambito dell'elenco AAP dell'Unione, che corrisponde all'ambito di applicazione di cui attualmente dispone il Regno Unito, in quanto Stato membro, nel quadro dell'elenco dell'Unione. L'Unione dovrebbe garantire reciprocità di trattamento e adattare il proprio elenco degli impegni al fine di fornire un pari livello di accesso agli operatori economici del Regno Unito nell'ambito dell'AAP riveduto. Sono inoltre necessari chiarimenti nell'elenco degli impegni dell'Unione di cui all'appendice I dell'AAP riveduto, in quanto il Regno Unito non sarà più soggetto a tale elenco nell'ambito dell'AAP riveduto. Queste condizioni, come figurano nell'allegato della presente decisione, diverranno parte delle condizioni di adesione del Regno Unito all'AAP riveduto e saranno integrate nella decisione sull'adesione del Regno Unito che deve essere adottata dal comitato dell'AAP.

(7)È appropriato pertanto stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato dell'AAP in merito all'adesione del Regno Unito all'AAP riveduto.

(8)Nel caso in cui l'accordo di recesso tra il Regno Unito e l'Unione preveda un periodo di transizione durante il quale il diritto dell'Unione si applica al Regno Unito e nel Regno Unito, l'Unione dovrebbe informare le altre parti dell'AAP che durante tale periodo di transizione il Regno Unito deve essere trattato al pari di uno Stato membro ai fini dell'AAP riveduto. Di conseguenza, il Regno Unito sarebbe soggetto all'AAP riveduto fino alla data di scadenza del periodo di transizione concordato. In tal caso il Regno Unito dovrebbe presentare una serie aggiornata di risposte alla Checklist of Issues al più tardi tre mesi prima della fine del periodo di transizione. Il comitato dell'AAP riesaminerà la serie aggiornata di risposte alla Checklist of Issues del Regno Unito e valuterà allora una decisione appropriata.

(9)Benché il Regno Unito non sarà un paese terzo quando il comitato dell'AAP deciderà della sua adesione all'AAP riveduto, è nell'interesse dell'Unione provvedere affinché l'AAP riveduto entri in vigore per il Regno Unito a decorrere dalla data successiva a quella in cui il diritto dell'Unione cessa di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito. Fino al suo recesso dall'Unione, il Regno Unito continuerà a essere uno Stato membro che gode di tutti i diritti e soggetto a tutti gli obblighi derivanti dai trattati, compreso il rispetto del principio di leale cooperazione.

(10)Qualora il diritto dell'Unione continuasse ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a notificare al comitato dell'AAP, a nome dell'Unione, entro 30 giorni dalla data del deposito dello strumento di adesione del Regno Unito, che il Regno Unito continua a essere soggetto all'AAP riveduto a norma del diritto dell'Unione.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.063.01.0012.01.ITA&toc=OJ:L:2019:063:TOC

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