Regolamento Delegato (UE) 2019/348 della Commissione del 25 Ottobre 2018 che integra la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)Per determinare se gli Stati membri debbano concedere gli obblighi semplificati agli enti soggetti alla loro giurisdizione, l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE impone agli Stati membri di provvedere affinché le autorità competenti e le autorità di risoluzione valutino l'impatto che il dissesto di un ente potrebbe avere in relazione a una serie di fattori indicati in tale articolo.

(2)Tale valutazione dovrebbe essere distinta dalle altre valutazioni che debbano essere effettuate dalle autorità di risoluzione e non dovrebbe predeterminarle, compresa, in particolare, la valutazione della possibilità di risoluzione di un ente o di un gruppo o quella relativa al soddisfacimento delle condizioni per la risoluzione di cui alla direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)La specificazione dei criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE dovrebbe essere pratica, efficiente ed efficace. L'impatto che il dissesto di un ente può avere dovrebbe pertanto essere valutato in primo luogo sulla base di criteri quantitativi e successivamente sulla base di criteri qualitativi. In generale, la valutazione basata su criteri qualitativi dovrebbe essere effettuata solo qualora la valutazione sulla base di criteri quantitativi non permetta di concludere che, alla luce dell'impatto che il dissesto dell'ente potrebbe avere, si imponga l'applicazione degli obblighi pieni e non degli obblighi semplificati.

(4)Per garantire un'applicazione convergente ed efficace del presente regolamento, le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero valutare i criteri quantitativi rispetto a una soglia comune dell'Unione sotto forma di un punteggio quantitativo totale. Le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero calcolare tale punteggio quantitativo totale sulla base di una serie di indicatori, utilizzando i valori del pertinente quadro per le segnalazioni a fini di vigilanza di cui al regolamento (UE) n. 680/2014 (3).

(5)Per garantire un equilibrio auspicabile per quanto riguarda la percentuale attesa di enti non ammissibili a beneficiare degli obblighi semplificati negli Stati membri e la ripartizione degli enti non ammissibili tra gli Stati membri, in linea di principio la soglia dell'Unione del punteggio quantitativo totale degli enti creditizi dovrebbe essere fissata a 25 punti base. Tuttavia, le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero poter innalzare o ridurre la soglia di 25 punti base entro un intervallo compreso tra 0 e 105 punti base, in funzione delle specificità del settore bancario dello Stato membro. La forte concentrazione del settore bancario può giustificare una soglia più elevata, mentre la presenza di un gran numero di piccoli enti accanto ad un numero limitato di grandi enti può giustificare una riduzione della soglia. La soglia dovrebbe trovare il giusto equilibrio tra il valore complessivo del totale delle attività degli enti creditizi che potrebbero essere ammissibili a beneficiare degli obblighi semplificati in un determinato Stato membro e quello degli enti creditizi che non sarebbero ammissibili in base alla valutazione quantitativa.

(6)Le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero utilizzare approssimazioni adeguate sulla base dei principi contabili generalmente accettati a livello nazionale (GAAP) se non ricevono i valori degli indicatori da parte degli enti nel quadro delle segnalazioni a fini di vigilanza. Le autorità competenti o le autorità di risoluzione dovrebbero poter assegnare un valore pari a zero agli indicatori pertinenti se l'individuazione di approssimazioni fosse eccessivamente onerosa. Questa possibilità dovrebbe tuttavia essere limitata agli enti che non segnalano il modello 20 a norma dell'articolo 5, lettera a), punto 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, poiché non superano la soglia di cui al suddetto articolo.

(7)Per garantire che l'approccio adottato nel presente regolamento sia pienamente conforme al principio di proporzionalità e per eliminare oneri sproporzionati, i piccoli enti creditizi dovrebbero poter essere valutati solo quantitativamente in base alle loro dimensioni. Le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero pertanto poter concludere che il dissesto di un piccolo ente creditizio non potrebbe verosimilmente produrre serie ripercussioni negative sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni di finanziamento senza applicare il punteggio quantitativo totale, a condizione che la loro valutazione qualitativa confermi tale conclusione. Per i piccoli enti creditizi anche la valutazione basata su criteri qualitativi dovrebbe essere condotta in modo proporzionato.

(8)Per garantire l'efficacia e l'efficienza della valutazione dell'impatto del dissesto degli enti sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni di finanziamento, la specificazione dei criteri quantitativi e qualitativi dovrebbe basarsi sui termini e sulle categorie già previste dalla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(9)In particolare, a norma dell'articolo 131, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, i G-SII sono identificati come tali sulla base, tra l'altro, delle loro dimensioni, delle interconnessioni con il sistema finanziario, della complessità e delle attività transfrontaliere. Poiché tali criteri coincidono in larga misura con i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero poter decidere che il dissesto di un G-SII potrebbe verosimilmente produrre serie ripercussioni negative sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni di finanziamento senza dover effettuare una valutazione quantitativa.

(10)Inoltre, ai sensi dell'articolo 131, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, gli O-SII sono identificati come tali sulla base, tra l'altro, delle loro dimensioni, della loro rilevanza per l'economia dell'Unione o dello Stato membro pertinente, della significatività delle loro attività transfrontaliere e della loro interconnessione con il sistema finanziario. Poiché tali criteri sono molto simili ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero poter decidere che il dissesto di un O-SII potrebbe verosimilmente produrre serie ripercussioni negative sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni di finanziamento senza dover effettuare una valutazione quantitativa.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.063.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2019:063:TOC

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