Decisione d’Esecuzione (UE) 2019/606 della Commissione dell'11 Aprile 2019 che modifica l'allegato I della Decisione 2012/137/UE per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, l'articolo 9, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il 22 marzo 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/476 (2), che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione, qualora l'accordo di recesso non sia approvato dalla Camera dei Comuni entro il 29 marzo 2019, il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è prorogato fino al 12 aprile 2019. Dato che l'accordo di recesso non è stato approvato entro il 29 marzo 2019, il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito e al suo interno a decorrere dal 13 aprile 2019 («la data del recesso»).

(2)La decisione di esecuzione 2012/137/UE della Commissione (3) reca, nel suo allegato I, un elenco dei paesi terzi, o parti di essi, dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma di animali domestici della specie suina.

(3)Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, tale paese e alcune dipendenze della Corona rispetteranno le condizioni di cui alla decisione di esecuzione 2012/137/UE per l'introduzione nell'Unione di partite di sperma di animali domestici della specie suina continuando a conformarsi alla normativa dell'Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi.

(4)Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e alcune dipendenze della Corona dovrebbero figurare negli elenchi di paesi terzi, territori e loro parti di cui all'allegato I della decisione di esecuzione 2012/137/UE autorizzati a introdurre nell'Unione partite di sperma di animali domestici della specie suina.

(5)È dunque opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione di esecuzione 2012/137/UE.

(6)La presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 13 aprile 2019, a meno che in tale data il diritto dell'Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.

(7)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

L'allegato I della decisione di esecuzione 2012/137/UE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 13 aprile 2019.

Tuttavia essa non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 Aprile 2019.

Per la Commissione

Jyrki KATAINEN

Vicepresidente

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.103.01.0053.01.ITA&toc=OJ:L:2019:103:TOC

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