Decisione d’Esecuzione (UE) 2019/609 della Commissione dell'11 Aprile 2019 che modifica la Decisione d’Esecuzione 2014/709/UE per quanto riguarda l'uso del test di identificazione dell'agente patogeno della peste suina africana.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana negli Stati membri o nelle zone elencate nel suo allegato (gli Stati membri interessati). Tale decisione di esecuzione prevede il divieto di spedizione di partite di suini domestici e prodotti a base di carni di suini domestici, nonché di partite di suini selvatici e prodotti a base di carni di suini selvatici, dalle zone elencate nel suo allegato. Essa stabilisce inoltre altre norme volte a prevenire la propagazione della peste suina africana, compresi obblighi di informazione per gli Stati membri. Le misure di protezione in materia di sanità animale stabilite dalla decisione di esecuzione 2014/709/UE si applicano parallelamente a quelle stabilite dalla direttiva 2002/60/CE del Consiglio (5) e sono intese a contrastare la propagazione della peste suina africana, in particolare a livello dell'Unione.

(2)La decisione di esecuzione 2014/709/UE prevede inoltre deroghe al divieto di spedizione di suini vivi da alcune zone elencate nell'allegato di tale decisione purché siano rispettate determinate condizioni.

(3)Il test di identificazione dell'agente patogeno della peste suina africana (ossia il rilevamento del genoma del virus mediante la reazione a catena della polimerasi, come indicato dal laboratorio di riferimento dell'UE per la peste suina africana) è lo strumento più efficace per identificare tempestivamente tale malattia, come dimostra l'esperienza acquisita dagli Stati membri durante l'evoluzione della malattia nell'Unione e come documentato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nella relazione scientifica EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana nei paesi baltici e in Polonia, pubblicata il 23 marzo 2017, nella relazione scientifica EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana negli Stati baltici e in Polonia, pubblicata l'8 novembre 2017 e nella relazione scientifica EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana nell'Unione europea, pubblicata il 29 novembre 2018 (6). Il test di identificazione dell'agente patogeno della peste suina africana dovrebbe pertanto sostituire gli esami di laboratorio attualmente prescritti dalla decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare gli articoli 3 e 8 di detta decisione di esecuzione.

(4)Purché siano attuate e correttamente rispettate alcune disposizioni in materia di sanità animale stabilite nella decisione di esecuzione 2014/709/UE, la spedizione di suini vivi dalle zone elencate nella parte II dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE alle zone di un altro Stato membro elencate nelle parti II o III di tale allegato attraverso zone adiacenti già elencate nel medesimo allegato e che formano una continuità territoriale di restrizioni a causa della peste suina africana non comporta un rischio di ulteriore trasmissione del virus poiché i suini sono trasportati solo attraverso zone soggette a restrizioni. Non si dovrebbe pertanto richiedere l'approvazione da parte delle autorità competenti degli Stati membri dei luoghi di transito e di destinazione di tali scambi né si dovrebbero imporre allo Stato membro di origine determinati obblighi di informazione della Commissione e degli altri Stati membri. L'articolo 3, paragrafo 4, della decisione di esecuzione 2014/709/UE dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(5)Il periodo di applicazione delle misure previste dalla decisione di esecuzione 2014/709/UE dovrebbe tenere conto dell'epidemiologia della peste suina africana come pure dei termini indicati nel capitolo relativo alla peste suina africana nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale per ripristinare lo status di indenne da tale malattia. Di conseguenza, tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica nell'Unione e nei paesi terzi vicini e degli sforzi necessari per combattere tale malattia, evitando nel contempo di imporre inutili restrizioni agli scambi, il periodo di applicazione della decisione di esecuzione 2014/709/UE dovrebbe essere prorogato fino al 21 aprile 2021. Tale data tiene conto della data di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), che si applica a decorrere dal 21 aprile 2021 e prevede misure di salvaguardia in caso di malattie animali. È importante garantire la continuità delle misure contro la peste suina africana a livello dell'Unione vista l'epidemia di tale malattia in atto.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.104.01.0092.01.ITA&toc=OJ:L:2019:104:TOC

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