Decisione (UE) 2019/638 del Consiglio del 15 Aprile 2019 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)La convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento («convenzione») è entrata in vigore nel 1992 ed è stata conclusa dall'Unione ai sensi della decisione 93/98/CEE del Consiglio (1).

(2)Il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) attua la convenzione e la decisione C (2001)107/FINAL del Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) relativa alla revisione della decisione C(92)39/FINAL sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati a operazioni di recupero («decisione dell'OCSE») nell'Unione.

(3)Conformemente alla convenzione, la conferenza delle parti esamina e adotta, se del caso, modifiche della convenzione. Le modifiche della convenzione devono essere adottate a una riunione della conferenza delle parti.

(4)Alla sua quattordicesima riunione la conferenza delle parti esamina e adotta, se del caso, modifiche degli allegati della convenzione. Tali modifiche aggiungerebbero voci negli allegati II e VIII della convenzione e modificherebbero la voce B3010 nell'allegato IX della convenzione.

(5)Le proposte di modifica degli allegati II, VIII e IX della convenzione, presentate dalla Norvegia, sono state distribuite alle parti il 26 ottobre 2018. Una correzione della proposta di modifica dell'allegato IX è stata distribuita alle parti il 6 dicembre 2018. In base alle proposte, i rifiuti di plastica che richiedono particolare considerazione e i rifiuti di plastica pericolosi indicati nelle nuove voci degli allegati II e VIII della convenzione, rientrerebbero nel sistema di controllo previsto dalla convenzione, mentre i rifiuti di plastica non pericolosi che rientrano nell'ambito della voce modificata B3010 dell'allegato IX della convenzione continuerebbero a essere oggetto di scambio tra paesi fatte salve le attuali condizioni conformemente alla convenzione.

(6)L'Unione dovrebbe sostenere gli obiettivi delle modifiche proposte degli allegati della convenzione, in quanto contribuiranno a migliorare i controlli sulle esportazioni di rifiuti di plastica, a evitare che queste siano effettuate verso paesi che non dispongono di infrastrutture adeguate per una raccolta efficace e una gestione dei rifiuti rispettosa dell'ambiente, a sostenere una gestione dei rifiuti di plastica rispettosa dell'ambiente, a ridurre i rischi che questi ultimi finiscano nell'ambiente e a prevenire il problema ambientale dei rifiuti marini a livello mondiale. L'Unione dovrebbe tuttavia proporre e sostenere cambiamenti alle modifiche degli allegati della convenzione proposte dalla Norvegia, al fine di chiarire l'ambito di applicazione di tali modifiche e migliorare il testo, nonché stabilire un'opportuna data successiva per l'applicazione di dette modifiche rispetto a quanto previsto all'articolo 18 della convenzione, facilitando così la loro attuazione ed esecuzione.

(7)È opportuno mantenere l'attuale situazione relativa alle spedizioni di rifiuti di plastica non pericolosi, incluse alcune miscele di rifiuti di plastica non pericolosi, all'interno dell'Unione e del SEE e, pertanto, non utilizzare il sistema di controllo derivante dall'aggiunta di una voce nell'allegato II della convenzione per tali spedizioni. A tal fine l'Unione dovrebbe, se necessario, utilizzare le procedure di cui alla decisione dell'OCSE e la procedura per accordi o convenzioni bilaterali, multilaterali o regionali concernenti i movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti con parti o non parti conformemente alla convenzione per assicurare che non siano imposti controlli supplementari sulle spedizioni dei rifiuti di plastica non pericolosi, incluse alcune miscele di rifiuti di plastica non pericolosi all'interno dell'Unione e del SEE, a seguito dell'adozione della modifica dell'allegato II della convenzione o la modifica della voce B3010 dell'allegato IX della convenzione.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.109.01.0019.01.ITA&toc=OJ:L:2019:109:TOC

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