Regolamento d’Esecuzione (UE) 2019/637 della Commissione del 23 Aprile 2019 che approva il colecalciferolo come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 14.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)Il 19 aprile 2013 l'autorità di valutazione competente della Svezia ha ricevuto, in conformità all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), una domanda d'iscrizione nell'allegato I di detta direttiva del principio attivo colecalciferolo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 14, rodenticidi, descritto nell'allegato V della direttiva 98/8/CE e corrispondente al tipo di prodotto 14 descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(2)Il 15 aprile 2016 l'autorità di valutazione competente della Svezia ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») la relazione di valutazione, insieme alle sue raccomandazioni, in conformità all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)Il parere dell'Agenzia (3) è stato adottato il 13 dicembre 2017 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(4)In base a tale parere, il colecalciferolo è un pro-ormone e quindi soddisfa i criteri fissati dal regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione (4) per essere considerato una sostanza con proprietà di interferenza endocrina in grado di produrre effetti nocivi sull'uomo. Il colecalciferolo soddisfa pertanto il criterio di esclusione stabilito all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012.

(5)Inoltre, in base a tale parere, l'uso di prodotti contenenti colecalciferolo suscita preoccupazioni per la possibilità di un avvelenamento primario e secondario, anche quando si applicano severe misure di gestione del rischio; quindi il colecalciferolo soddisfa anche il criterio per essere considerato candidato alla sostituzione in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 528/2012.

(6)A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 un principio attivo che soddisfa un criterio di esclusione può essere approvato solo se è dimostrato che è rispettata almeno una delle condizioni di deroga stabilite in tale articolo.

(7)In conformità all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, l'Agenzia ha organizzato una consultazione pubblica dal 17 luglio al 15 settembre 2017 al fine di raccogliere informazioni pertinenti, anche relative ai sostituti disponibili (5).

(8)La Commissione ha svolto anche una consultazione pubblica specifica dal 7 febbraio al 7 aprile 2018 al fine di raccogliere informazioni per verificare il rispetto delle condizioni di deroga stabilite all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. La Commissione ha messo a disposizione del pubblico i contributi raccolti durante tale consultazione (6).

(9)Le informazioni ottenute tramite le due consultazioni pubbliche sopramenzionate, l'esperienza acquisita attraverso l'autorizzazione dei rodenticidi e il rinnovo dell'approvazione di principi attivi anticoagulanti usati nei rodenticidi nonché le informazioni sulla disponibilità di alternative ai rodenticidi anticoagulanti indicati nell'allegato 1 della relazione finale della Commissione relativa alle misure di mitigazione del rischio per i rodenticidi anticoagulanti come biocidi (7) sono stati discussi con gli Stati membri in seno al comitato permanente sui biocidi.

(10)I roditori possono veicolare agenti patogeni responsabili di molte zoonosi, che possono comportare gravi pericoli per la salute umana o animale. I principi attivi anticoagulanti, che per ora sono i principali principi attivi usati nei rodenticidi, soddisfano anche i criteri di esclusione stabiliti all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, dato che sono classificati come tossici per la riproduzione di categoria 1B e sono per la maggior parte sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB). Altri principi attivi alternativi attualmente approvati per il tipo di prodotto 14 e non soggetti a esclusione, vale a dire l'anidride carbonica, l'alfacloraloso, il fosfuro di alluminio, l'acido cianidrico e la polvere di pannocchie di granturco, hanno vincoli inerenti alla loro natura e condizioni d'uso limitate. I metodi di prevenzione o controllo non chimici per roditori, come le trappole meccaniche, elettriche o a colla, possono non essere sufficientemente efficaci e sollevare ulteriori interrogativi riguardo alla loro accettabilità sul piano etico e alle inutili sofferenze causate ai roditori.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.109.01.0013.01.ITA&toc=OJ:L:2019:109:TOC

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