Regolamento d’Esecuzione (UE) 2019/707 della Commissione del 7 Maggio 2019 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) n. 540/2011.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2)I periodi di approvazione delle sostanze attive famoxadone, flumiossazina e metalaxyl-m sono stati prorogati fino al 30 giugno 2019 dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/917 della Commissione (3). Le domande di rinnovo dell'iscrizione di tali sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (4) sono state presentate in conformità all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione (5).

(3)I periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, ciazofamid, desmedipham, dimetoato, dimetomorf, etefon, etoxazole, fenamifos, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanato, metiocarb, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole e s-metolachlor sono stati prorogati fino al 31 luglio 2019 dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/917.

(4)Il periodo di approvazione della sostanza attiva diuron è stato prorogato fino al 30 settembre 2019 dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1262 della Commissione (6).

(5)Il periodo di approvazione della sostanza attiva tebuconazolo scadrà il 31 agosto 2019 (7).

(6)Le domande di rinnovo dell'approvazione delle sostanze menzionate nei considerando da 3 a 5 sono state presentate in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (8).

(7)Dato che la valutazione delle sostanze è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che l'approvazione di tali sostanze attive scada prima che venga presa una decisione in merito al loro rinnovo. È pertanto necessario prorogare i rispettivi periodi di approvazione.

(8)Viste le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, la Commissione, nei casi in cui deve adottare un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva indicata nell'allegato del presente regolamento non viene rinnovata perché non sono soddisfatti i criteri di approvazione, fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento oppure, se posteriore, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Nei casi in cui deve adottare un regolamento che prevede il rinnovo dell'approvazione di una sostanza attiva indicata nell'allegato del presente regolamento, la Commissione si adopera per stabilire, opportunamente in base alle circostanze, la data di applicazione più prossima possibile.

(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 Maggio 2019

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.120.01.0016.01.ITA&toc=OJ:L:2019:120:TOC

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