Decisione d’Esecuzione (UE) 2019/974 della Commissione del 12 Giugno 2019 recante approvazione dei programmi nazionali volti a migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 57, primo comma, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)A norma dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1308/2013, tutti gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione i rispettivi programmi nazionali triennali per la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura per le campagne apicole 2020, 2021 e 2022.

(2)I 28 programmi soddisfano gli obiettivi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e contengono le informazioni richieste dall'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 della Commissione (2).

(3)Il contributo dell'Unione a ciascun programma nazionale deve essere deciso conformemente all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/1366 della Commissione (3).

(4)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

Sono approvati i programmi nazionali per la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura per le campagne apicole 2020, 2021 e 2022 presentati da Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

Articolo 2

Il contributo dell'Unione ai programmi nazionali di cui all'articolo 1 è limitato agli importi massimi fissati in allegato per le campagne apicole 2020, 2021 e 2022.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 Giugno 2019

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.157.01.0028.01.ITA&toc=OJ:L:2019:157:TOC

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