Regolamento (UE) 2019/973 della Commissione del 13 Giugno 2019 che modifica gli allegati II e III del Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bispyribac, denatonio benzoato.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze fenoxicarb, flurocloridone, propaquizafop e tebufenozide sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze quizalofop-P-etile e quizalofop-P-tefurile, espresse come quizalofop, compreso il quizalofop-P, gli LMR sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze bispyribac e denatonio benzoato non erano stati fissati LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005 e dato che tali sostanze attive non sono state inserite nell'allegato IV di detto regolamento, si applica il valore di base di 0,01 mg/kg indicato all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento.

(2)Per il bispyribac, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (2) e ha raccomandato di fissare un LMR per il riso. Per tale sostanza non vigono altre autorizzazioni. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tutti gli altri prodotti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 allo specifico limite di determinazione (LD).

(3)Per il denatonio benzoato, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (3). Tutte le autorizzazioni vigenti per i prodotti fitosanitari contenenti denatonio benzoato sono limitate ai soli impieghi come repellente in silvicoltura e non prevedono l'applicazione diretta su colture commestibili. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 allo specifico limite di determinazione (LD).

(4)Per il fenoxicarb, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (4). Essa ha raccomandato di ridurre gli LMR per mele, pere, cotogne, nespole, nespole del Giappone, prugne, uve da tavola, uve da vino, bovini (muscolo, grasso, fegato e rene), ovini (muscolo, grasso, fegato e rene), caprini (muscolo, grasso, fegato e rene), equidi (muscolo, grasso, fegato e rene) e latte (bovini, ovini, caprini ed equini). Per altri prodotti ha raccomandato di mantenere gli LMR vigenti. L'Autorità ha inoltre concluso che, relativamente agli LMR per arance dolci, limoni, mandarini, albicocche e olive da tavola, mancavano alcune informazioni ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(5)Per il flurocloridone, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (5). L'Autorità ha proposto di modificare la definizione del residuo e ha raccomandato di ridurre gli LMR per patate, carote, sedano rapa, pastinaca, semi di girasole e semi di cotone. Essa ha concluso che, relativamente agli LMR per prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo, mais/granturco, frumento, suini (muscolo, grasso, fegato e rene), bovini (muscolo, grasso, fegato e rene), ovini (muscolo, grasso, fegato e rene), caprini (muscolo, grasso, fegato e rene), equidi (muscolo, grasso, fegato e rene), latte (ovini e caprini), mancavano alcune informazioni ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(6)Per le sostanze quizalofop-P-etile, quizalofop-P-tefurile e propaquizafop, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (6). L'Autorità ha proposto di modificare la definizione del residuo e di ridurre gli LMR per pompelmi, arance dolci, limoni, limette/lime, mandarini, mele, pere, cotogne, nespole, nespole del Giappone, albicocche, ciliegie (dolci), pesche, prugne, uve da tavola, uve da vino, fragole, more di rovo, lamponi (rossi e gialli), mirtilli, ribes a grappoli (nero, rosso e bianco), uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla), rosa canina (cinorrodonti), bacche di sambuco, olive da tavola, kumquat, patate, bietole, carote, sedano rapa, barbaforte/rafano/cren, topinambur, pastinaca, prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo, ravanelli, salsefrica, rutabaga, rape, aglio, cipolle, scalogni, peperoni, melanzane, gombi, cetrioli, cetriolini, zucchine, meloni, zucche, cocomeri/angurie, cavoletti di Bruxelles, cavoli cinesi/pe-tsai, cavoli ricci, cavoli rapa, lattughe, scarole/indivia a foglie larghe, cicoria Witloof/cicoria belga, cerfoglio, erba cipollina, foglie di sedano, prezzemolo, salvia, rosmarino, timo, basilico e fiori commestibili, foglie di alloro/lauro, dragoncello, fagioli (con baccello), fagioli (senza baccello), piselli (con baccello), piselli (senza baccello), lenticchie (fresche), asparagi, sedano, carciofi, porri, fagioli (secchi), lenticchie (secche), piselli (secchi), lupini/semi di lupini (secchi), semi di cotone, olive da olio, infusioni di erbe da radici e barbabietole da zucchero. Per altri prodotti ha proposto di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Essa ha concluso che per dolcetta/valerianella/gallinella, lattughe, scarole/indivia a foglie larghe, crescione e altri germogli e gemme, barbarea, rucola, senape juncea, prodotti baby leaf (comprese le brassicacee), spinaci, bietole da foglia e da costa, infusioni di erbe da fiori, infusioni di erbe da foglie ed erbe, spezie da semi, spezie da frutta, suini (muscolo, grasso, fegato e rene), bovini (muscolo, grasso, fegato e rene), ovini (muscolo, grasso, fegato e rene), caprini (muscolo, grasso, fegato e rene), equidi (muscolo, grasso, fegato e rene), pollame (muscolo, grasso, fegato e rene), latte (bovini, ovini, caprini ed equini) e uova di volatili mancavano alcune informazioni ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(7)Conformemente all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005 è stata presentata una domanda per l'impiego del quizalofop-P-etile sul mais in Canada. In conformità all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, tale domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato e la relazione di valutazione è stata trasmessa alla Commissione. L'Autorità ha esaminato la domanda e la relazione di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali e ha formulato un parere motivato sugli LMR proposti (7). Essa ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative ai dati e che la modifica richiesta è sicura per i consumatori.

(8)Per il tebufenozide, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (8). Essa ha raccomandato di ridurre l'LMR per castagne e marroni. Per altri prodotti ha proposto di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Essa ha concluso che per ciliegie (dolci), riso, suini (fegato e rene), bovini (fegato e rene), ovini (grasso, fegato e rene), caprini (grasso, fegato e rene), equidi (fegato e rene), pollame (muscolo, grasso e fegato), latte (bovini, ovini, caprini ed equini) e uova di volatili mancavano alcune informazioni ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Per quanto riguarda cavoli broccoli, cavoli cappucci, cavoli cinesi/pe-tsai, cavoli ricci, dolcetta/valerianella/gallinella, lattughe, scarole/indivia a foglie larghe, crescione e altri germogli e gemme, barbarea, rucola, senape juncea, prodotti baby leaf (comprese le brassicacee), spinaci, portulaca/porcellana, bietole da foglia e da costa, foglie di vite e specie simili, crescione acquatico, cerfoglio, basilico e fiori commestibili, semi di colza, barbabietole da zucchero, suini (muscolo e grasso), bovini (muscolo e grasso), ovini (muscolo), caprini (muscolo), equidi (muscolo e grasso) e pollame (muscolo), l'Autorità ha concluso che i limiti massimi di residui del Codex (CXL) per tali prodotti sono sicuri per i consumatori. È pertanto opportuno fissare gli LMR per tali prodotti allo stesso livello nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.

(9)Per quanto riguarda i prodotti sui quali l'impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non vigono tolleranze all'importazione o CXL, è opportuno fissare gli LMR allo specifico limite di determinazione (LD) o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

(10)La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari circa la necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, l'evoluzione tecnica richiede la fissazione di specifici limiti di determinazione.

(11)Tenuto conto dei pareri motivati dell'Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(12)I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

(13)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(14)Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire misure transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori.

(15)Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.

(16)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti aventi origine nell'Unione o importati nell'Unione prima del 4 gennaio 2020.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 4 gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 Giugno 2019

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.157.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2019:157:TOC

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