Regolamento d’Esecuzione (UE) 2019/1084 della Commissione del 25 Giugno 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda l'armonizzazione dell'elenco degli stabilimenti, degli impianti e degli operatori riconosciuti.

La Commissione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 5, lettera a), l'articolo 23, paragrafo 3, l'articolo 41, paragrafo 4, l'articolo 47, paragrafo 2, e l'articolo 48, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (2) stabilisce le misure di attuazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, comprese le prescrizioni applicabili ai documenti commerciali e alla tracciabilità dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati.

(2)A norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1069/2009 ogni partita di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati deve essere accompagnata, durante il trasporto, da un documento commerciale redatto secondo il modello riportato nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011 e compilato dall'operatore.

(3)L'autorità competente dello Stato membro di origine notifica la spedizione dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati soggetti all'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009 all'autorità competente dello Stato membro di destinazione attraverso il sistema informatico veterinario integrato (TRACES) istituito dalla decisione 2004/292/CE della Commissione (3).

(4)Al fine di garantire controlli ufficiali efficaci nel luogo di destinazione, si dovrebbe consentire agli operatori coinvolti nella spedizione di partite soggette all'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009 di scegliere il luogo di destinazione unicamente negli elenchi degli stabilimenti e degli impianti riconosciuti o registrati inseriti nel sistema TRACES e non negli elenchi degli operatori registrati inseriti anch'essi nel sistema TRACES.

(5)È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 142/2011 per inserirvi prescrizioni relative agli elenchi armonizzati degli stabilimenti e degli impianti riconosciuti o registrati e prevedere che elenchi armonizzati e aggiornati siano inseriti nel sistema TRACES o accessibili attraverso tale sistema. Al capo VI del regolamento (UE) n. 142/2011 dovrebbe pertanto essere aggiunto un nuovo articolo.

(6)L'armonizzazione degli elenchi nel sistema TRACES o la loro accessibilità attraverso tale sistema può rappresentare un onere amministrativo per le autorità competenti degli Stati membri. È pertanto opportuno concedere alle autorità competenti un periodo transitorio adeguato per l'attuazione delle nuove disposizioni.

(7)L'articolo 30 del regolamento (UE) n. 142/2011 non dovrebbe applicarsi nel caso di specifici spostamenti di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati tra i territori della Federazione russa di cui all'articolo 29 di detto regolamento e nel caso di un transito specifico attraverso la Croazia di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinati ai paesi terzi di cui all'articolo 29 bis di detto regolamento. Le prescrizioni specifiche applicabili agli spostamenti e ai transiti stabilite negli articoli sopraindicati garantiscono un livello appropriato di tutela della salute pubblica e animale e consentono quindi una deroga all'inserimento degli stabilimenti e impianti di origine negli elenchi del sistema TRACES.

(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 30 del regolamento (UE) n. 142/2011.

(9)Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009 gli operatori garantiscono che, durante il trasporto, i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati siano accompagnati da un documento commerciale. Per evitare l'impiego di alcuni sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati nella catena di produzione dei mangimi per animali d'allevamento, le attività dei commercianti registrati responsabili dell'organizzazione del trasporto dovrebbero essere chiarificate e rese più trasparenti ai fini dei controlli ufficiali. Il modello di documento commerciale che deve accompagnare i suddetti sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati dovrebbe essere adeguato in modo da fornire le informazioni necessarie.

(10)Alcuni sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati indicati all'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009 sono soggetti a procedure di inoltro. Gli operatori e le autorità competenti dovrebbero garantire che, nei casi in cui è richiesto un magazzinaggio, tali sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati arrivino sempre a un impianto di immagazzinaggio registrato a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1069/2009, a uno stabilimento o impianto riconosciuto a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, di detto regolamento oppure alla destinazione di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera j), punti da i) a iv). È pertanto necessario adeguare il modello di documento commerciale alle prescrizioni stabilite all'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.171.01.0100.01.ITA&toc=OJ:L:2019:171:TOC

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