Regolamento d’Esecuzione (UE) 2019/1083 della Commissione del 21 Giugno 2019 che modifica il Regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (1), in particolare l'articolo 46, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio attua le misure previste dalla decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio (2).

(2)Il 5 agosto e l'11 settembre 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato, rispettivamente, le risoluzioni (UNSCR) 2371 (2017) e 2375 (2017), che dispongono nuove misure contro la Corea del Nord. In conformità dei paragrafi 4 e 5 della risoluzione UNSCR 2371 (2017) e dei paragrafi 4 e 5 della risoluzione UNSCR 2375 (2017), il 22 agosto, il 5 settembre, il 29 settembre e il 2 ottobre 2017 il comitato per le sanzioni istituito a norma della risoluzione UNSCR 1718 (2006) ha pubblicato quattro elenchi di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie supplementari connessi alle armi convenzionali e alle armi di distruzione di massa a cui si applicano i divieti riguardanti la fornitura, l'acquisto, il trasferimento e l'assistenza tecnica e finanziaria.

(3)In seguito all'adozione delle risoluzioni UNSCR 2371 (2017) e 2375 (2017), il 14 settembre e il 10 ottobre 2017 il Consiglio ha adottato, rispettivamente, la decisione (PESC) 2017/1562 (3) e la decisione (PESC) 2017/1838 (4). Il regolamento (UE) 2017/1548 del Consiglio (5) e il regolamento (UE) 2017/1836 del Consiglio (6) hanno modificato di conseguenza il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, aggiungendo le parti VI, VII, VIII e IX all'allegato II e un riferimento agli elenchi pertinenti dell'ONU.

(4)È opportuno identificare i beni e le tecnologie da includere nelle parti VI, VII, VIII e IX dell'allegato II del regolamento (UE) 2017/1509 e le categorie corrispondenti del regolamento n. 428/2009 del Consiglio (7). Le parti I, II, III, IV e V dell'allegato II dovrebbero essere modificate per rispecchiare la struttura utilizzata nelle parti VI, VII, VIII e IX.

(5)L'allegato II del regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) 2017/1509 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 Giugno 2019

Per la Commissione,

a nome del Presidente

Capo del Servizio degli Strumenti di Politica Estera

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.171.01.0008.01.ITA&toc=OJ:L:2019:171:TOC

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