Regolamento (UE) 2019/1783 della Commissione del 1° Ottobre 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 548/2014 della Commissione recante modalità di applicazione della Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 7 del regolamento (UE) n. 548/2014 della Commissione (2) prevede che la Commissione proceda al riesame dello stesso regolamento, tenendo conto dei progressi tecnologici, e presenti i risultati di tale riesame al forum consultivo del 2017.

(2)La Commissione ha effettuato uno studio di riesame che ha analizzato gli aspetti specificati all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 548/2014. Lo studio è stato realizzato in cooperazione con i portatori di interessi e le parti interessate dell’Unione e i suoi risultati sono stati resi pubblici.

(3)Lo studio ha confermato che l’impatto del consumo di energia durante l’uso del prodotto sul potenziale di riscaldamento globale rimane prevalente. L’analisi effettuata non ha fornito prove sufficienti a sostegno di proposte relative ai requisiti ambientali diversi dai requisiti minimi in materia di rendimento.

(4)Lo studio ha confermato che il regolamento (UE) n. 548/2014 ha avuto un effetto positivo sull’efficienza dei trasformatori immessi sul mercato e ha rilevato che i modelli di trasformatori disponibili possono soddisfare senza problemi i requisiti minimi stabiliti per la fase 1 (luglio 2015).

(5)È generalmente riconosciuto che il metodo più opportuno per ottimizzare la progettazione dei trasformatori al fine di ridurre al minimo le perdite di energia elettrica continua a essere la valutazione e la capitalizzazione delle perdite future utilizzando fattori di capitalizzazione appropriati per le perdite a carico e per le perdite a vuoto nella procedura di gara. Tuttavia, ai fini della regolamentazione dei prodotti, è possibile solo prescrivere valori per l’efficienza minima o per le perdite massime.

(6)Lo studio ha inoltre confermato che per i fabbricanti non vi sono grossi ostacoli tecnici alla produzione di trasformatori conformi ai requisiti minimi stabiliti per la fase 2, la cui entrata in vigore è prevista per luglio 2021.

(7)Lo studio ha analizzato la sostenibilità economica dei trasformatori conformi ai requisiti minimi stabiliti per la fase 2 applicabili a partire da luglio 2021 e ha riscontrato che i costi del ciclo di vita per i trasformatori di potenza medi e grandi conformi ai requisiti stabiliti per la fase 2 sono sempre inferiori a quelli dei modelli conformi ai requisiti stabiliti per la fase 1, quando questi sono messi in servizio in siti di installazione nuovi. Tuttavia in situazioni specifiche in cui trasformatori di potenza medi vengono installati in sottostazioni urbane esistenti, possono esserci vincoli di peso e di spazio che incidono sulle dimensioni e sul peso massimi del trasformatore sostitutivo. Pertanto quando la sostituzione di un trasformatore esistente non è tecnicamente fattibile o comporta costi sproporzionati è opportuno prevedere una semplificazione degli obblighi normativi.

(8)Per la sostituzione di grandi trasformatori di potenza, la deroga già esistente nella normativa, relativa ai costi sproporzionati legati al loro trasporto e/o alla loro installazione, dovrebbe essere integrata da una deroga per le nuove installazioni, ove siano applicabili anche tali vincoli di costo.

(9)L’esperienza dimostra che i fornitori di servizi di pubblica utilità e gli altri operatori economici possono tenere i trasformatori in magazzino per lunghi periodi di tempo prima di installarli nei loro siti finali. Deve tuttavia restare chiaro che la conformità ai requisiti applicabili dovrebbe essere dimostrata quando il trasformatore viene immesso sul mercato o quando viene messo in servizio, ma non in entrambi i casi.

(10)L’esistenza di un mercato per la riparazione dei trasformatori rende necessario fornire orientamenti in merito alle circostanze in cui un trasformatore che ha subito determinate operazioni di riparazione dovrebbe essere considerato equivalente a un prodotto nuovo e dovrebbe quindi essere conforme ai requisiti di cui all’allegato I del presente regolamento.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.272.01.0107.01.ITA&toc=OJ:L:2019:272:TOC

 

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