Regolamento (UE) 2019/1782 della Commissione del 1° Ottobre 2019 che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli alimentatori esterni in applicazione della Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione europea,

visto l’articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Ai sensi della direttiva 2009/125/CE la Commissione deve fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali nell’Unione e che hanno un significativo impatto ambientale che può essere notevolmente ridotto modificando la progettazione, senza che ciò comporti costi eccessivi.

(2)La comunicazione della Commissione COM(2016) 773 (2) (Piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile) adottata dalla Commissione in applicazione dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE, stabilisce le priorità di lavoro nell’ambito del quadro sulla progettazione ecocompatibile e sull’etichettatura energetica per il periodo 2016-2019. Il piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile individua sia i gruppi di prodotti connessi all’energia considerati prioritari per la realizzazione di studi preliminari e l’eventuale adozione di misure di esecuzione, sia la necessità di riesaminare il regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione (3).

(3)Si stima che le misure del piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile potrebbero tradursi entro il 2030 in un risparmio annuo di energia finale superiore a 260 TWh, che equivarrebbe a una riduzione delle emissioni di gas serra di circa 100 milioni di tonnellate. Gli alimentatori esterni sono uno dei gruppi di prodotti che figurano nel piano di lavoro.

(4)La Commissione ha stabilito le specifiche per la progettazione ecocompatibile degli alimentatori esterni con il regolamento (CE) n. 278/2009. Ai sensi di detto regolamento, la Commissione dovrebbe riesaminarle alla luce del progresso tecnologico.

(5)La Commissione ha riesaminato il regolamento (CE) n. 278/2009 e analizzato gli aspetti tecnici, ambientali ed economici degli alimentatori esterni nonché il comportamento degli utilizzatori in condizioni reali. Il riesame è stato condotto in stretta collaborazione con i portatori d’interessi e gli interlocutori dell’Unione e dei paesi terzi. I risultati sono stati resi pubblici e presentati al forum consultivo istituito dall’articolo 18 della direttiva 2009/125/CE.

(6)Lo studio di riesame evidenzia che grandi quantità di alimentatori esterni sono immessi sul mercato dell’Unione e illustra i vantaggi derivanti dall’aggiornamento delle specifiche per la progettazione ecocompatibile e dal loro adeguamento al progresso tecnologico.

(7)Gli alimentatori esterni a tensioni multiple di uscita, che non sono contemplati dal regolamento (CE) n. 278/2009, sono immessi sul mercato dell’Unione in numero sempre crescente. Dovrebbero pertanto essere inclusi nell’ambito di applicazione del regolamento per garantire ulteriori risparmi di energia e assicurare condizioni di parità.

(8)È opportuno che gli alimentatori esterni che adattano la tensione in uscita al carico principale continuino ad essere inclusi nell’ambito di applicazione del regolamento.

(9)Le specifiche per la progettazione ecocompatibile dovrebbero armonizzare il consumo di energia degli alimentatori esterni, contribuendo così al funzionamento del mercato interno. Dovrebbero inoltre migliorare le prestazioni ambientali degli alimentatori esterni. Rispetto a uno scenario in cui non vengono prese ulteriori misure, è stato stimato un potenziale risparmio annuo di energia finale pari a 4,3 TWh entro il 2030, che corrisponde a 1,45 milioni di tonnellate di CO2 equivalente.

(10)I parametri pertinenti dei prodotti dovrebbero essere misurati avvalendosi di metodi affidabili, accurati e riproducibili. Tali metodi dovrebbero tener conto dello stato dell’arte riconosciuto e, ove disponibili, delle norme armonizzate adottate dalle organizzazioni europee di normazione di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.272.01.0095.01.ITA&toc=OJ:L:2019:272:TOC

 

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