Decisione del Comitato di Risoluzione Unico del 18 Settembre 2019 sulle norme interne relative alle limitazioni di determinati diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali.

Il Comitato di Risoluzione Unico,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (1), in particolare, l’articolo 42, l’articolo 43, paragrafo 5, l’articolo 50, paragrafo 3, l’articolo 56, paragrafi 1-3, l’articolo 61, l’articolo 63 e l’articolo 64,

visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (2),

vista la consultazione del Garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

(1)Il Comitato di risoluzione unico («SRB») svolge i compiti di un’autorità di risoluzione nell’ambito del meccanismo di risoluzione unico («SRM») conformemente al regolamento (UE) n. 806/2014. La missione dell’SRB è garantire una risoluzione ordinata delle banche in difficoltà con il minimo impatto sull’economia reale, sull’ordinamento finanziario e sulle finanze pubbliche degli Stati membri partecipanti e non solo.

(2)L’SRB può elaborare i dati personali per i vari sistemi installati presso la sede dell’SRB (videosorveglianza, controllo d’accesso, registri dei visitatori). Queste informazioni sono rigorosamente raccolte per motivi di sicurezza (ad esempio per tenere traccia di quante persone si trovano nell’edificio a fini di evacuazione, in linea con le decisioni di sicurezza della Commissione europea), per prevenire, rilevare e documentare qualsiasi incidente di sicurezza che si verifichi all’interno degli edifici o delle aree circostanti.

(3)L’SRB, qui rappresentato dal capo unità Servizi amministrativi e TIC, tratta diverse categorie di dati personali, in particolare dati identificativi, dati di contatto, dati professionali. I dati personali sono conservati in un ambiente elettronico con copertura che impedisce l’accesso illecito o il trasferimento dei dati a persone che non hanno necessità di venirne a conoscenza. I dati personali trattati vengono conservati conformemente alle norme della Commissione europea sulla conservazione dei dati. Al termine del periodo di conservazione, le informazioni raccolte, compresi i dati personali, sono cancellate in conformità al periodo massimo concordato, ossia: registri dei visitatori: 6 mesi; sistema di videosorveglianza: 30 giorni; sistema di controllo degli accessi: 2 mesi.

(4)Le norme interne dovrebbero applicarsi a tutte le operazioni di trattamento effettuate dall’SRB nello svolgimento delle sue attività in materia di sicurezza, per la prevenzione, l’accertamento o l’indagine di incidenti di sicurezza, la protezione del personale dell’agenzia, della proprietà e delle informazioni e dei visitatori dell’SRB.

(5)Le norme interne dovrebbero applicarsi alle operazioni di trattamento effettuate durante le indagini sugli incidenti di sicurezza interna, nonché durante il monitoraggio del seguito dato all’esito di tali indagini. Le norme interne dovrebbero applicarsi alle operazioni di trattamento che fanno parte delle attività legate al settore Sicurezza/Strutture dell’SRB. Dovrebbero essere comprese altresì l’assistenza e la cooperazione fornite dal settore Sicurezza/Strutture dell’SRB alle autorità nazionali, alle forze dell’ordine belghe, all’OLAF, ai servizi di emergenza e alle organizzazioni internazionali al di fuori delle proprie indagini amministrative.

(6)L’SRB deve fornire giustificazioni che spieghino il motivo per cui tali limitazioni siano strettamente necessarie e proporzionate in una società democratica e rispettino l’essenza dei diritti fondamentali e delle libertà.

(7)In questo quadro, l’SRB è tenuto a rispettare, nella misura più ampia possibile, i diritti fondamentali degli interessati durante le citate procedure, in particolare quelle che riguardano il diritto di accesso e rettifica, il diritto alla cancellazione, alla portabilità dei dati ecc., sancito nel regolamento (UE) 2018/1725.

(8)Tuttavia, l’SRB può essere obbligato a differire le informazioni all’interessato e altri suoi diritti per proteggere, in particolare le proprie indagini sugli incidenti di sicurezza che coinvolgono i dati dei sistemi di videosorveglianza o di controllo d’accesso.

(9)L’SRB può quindi differire le informazioni allo scopo di proteggere le indagini sugli incidenti di sicurezza.

(10)L’SRB dovrebbe revocare la limitazione non appena e nella misura in cui non si applicano più le condizioni che giustificano la limitazione.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.301.01.0014.01.ITA&toc=OJ:L:2019:301:TOC

 

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