Decisione del Comitato di Risoluzione Unico del 18 Settembre 2019 sulle norme interne relative alle limitazioni di determinati diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali.

Il Comitato di Risoluzione Unico,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (1) in particolare, l’articolo 42, l’articolo 43, paragrafo 5, l’articolo 50, paragrafo 3, l’articolo 56, paragrafi 1-3, l’articolo 61, l’articolo 63 e l’articolo 64,

visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (2),

vista la consultazione del Garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

(1)Il Comitato di risoluzione unico («SRB») svolge i compiti di un’autorità di risoluzione nell’ambito del meccanismo di risoluzione unico («SRM») conformemente al regolamento (UE) n. 806/2014. La missione dell’SRB è garantire una risoluzione ordinata delle banche in difficoltà con il minimo impatto sull’economia reale, sull’ordinamento finanziario e sulle finanze pubbliche degli Stati membri partecipanti e non solo.

(2)L’articolo 12 bis dello statuto dei funzionari dell’Unione europea e regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea condanna le molestie psicologiche e sessuali. La politica dell’SRB sulla protezione della dignità della persona e la prevenzione delle molestie sessuali e psicologiche definisce ulteriormente le disposizioni dell’articolo sopra menzionato promuovendo la cultura del rispetto e della protezione della dignità di tutto il personale dell’SRB. Introduce inoltre procedure semplici ed efficaci per proteggere la dignità di ogni persona che lavora per l’Agenzia. Nel quadro della politica, un membro del personale o qualsiasi altra persona che lavora per l’agenzia ai sensi della legislazione nazionale, può avviare un procedimento informale se si sente vittima di molestie sessuali o psicologiche cercando il supporto di un consulente di fiducia.

(3)L’autorità dell’SRB responsabile della gestione delle risorse umane notifica all’autorità dell’SRB responsabile per il controllo delle conformità tutti i casi ricorrenti che coinvolgono la stessa persona ai sensi dell’articolo 7.5 della politica dell’SRB in materia di protezione della dignità della persona e prevenzione di molestie psicologiche e sessuali. L’autorità responsabile per il controllo delle conformità informerà l’autorità che ha il potere di nomina, che, ove del caso, avvierà la procedura contemplata nell’allegato IX dello statuto dei funzionari.

(4)L’SRB, qui rappresentato dal suo coordinatore anti-molestie, tratta diverse categorie di dati personali, in particolare dati identificativi, dati di contatto, dati professionali. I dati personali sono conservati in un ambiente elettronico con copertura che impedisce l’accesso illecito o il trasferimento dei dati a persone che non hanno necessità di venirne a conoscenza. I dati personali trattati vengono conservati in conformità con le norme dell’SRB sulla conservazione dei documenti. Al termine del periodo di conservazione, le informazioni relative al caso, inclusi i dati personali, vengono trasferite negli archivi storici o cancellate in conformità al principio di minimizzazione e di accuratezza dei dati.

(5)Le norme interne dovrebbero applicarsi a tutte le operazioni di trattamento effettuate dall’SRB nella prestazione delle sue attività di prevenzione di molestie psicologiche e sessuali, accertamento e perseguimento di violazioni, tra l’altro, del codice etico dell’SRB e dello statuto dei funzionari.

(6)Le norme interne dovrebbero applicarsi alle operazioni di trattamento effettuate sia durante il procedimento informale, sia durante il monitoraggio del seguito dato all’esito di tali procedimenti. Le norme interne dovrebbero applicarsi alle operazioni di trattamento che fanno parte delle attività collegate alle funzioni del responsabile dell’etica e della conformità dell’SRB. Dovrebbero essere comprese altresì l’assistenza e la cooperazione fornite dal responsabile dell’etica e della conformità dell’SRB alle autorità nazionali e alle organizzazioni internazionali al di fuori delle proprie indagini amministrative.

(7)L’SRB deve fornire giustificazioni che spieghino il motivo per cui tali limitazioni siano strettamente necessarie e proporzionate in una società democratica e rispettino l’essenza dei diritti fondamentali e delle libertà.

(8)In questo quadro l’SRB è tenuto a rispettare, nella misura più ampia possibile, i diritti fondamentali degli interessati durante le citate procedure, in particolare quelle che riguardano il diritto di accesso e rettifica, il diritto alla cancellazione, alla portabilità dei dati ecc. sancito nel regolamento (UE) 2018/1725.

(9)Tuttavia, l’SRB può essere obbligato a differire le informazioni all’interessato e altri suoi diritti per proteggere, in particolare i procedimenti informali in atto, e i diritti di altre persone coinvolte in procedimenti informali in atto o chiusi.

(10)L’SRB può quindi differire le informazioni ai fini di proteggere la presunta vittima e/o il procedimento informale e/o il centro di deposito dei trattamenti di dati nel contesto del procedimento informale.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.301.01.0010.01.ITA&toc=OJ:L:2019:301:TOC

 

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