Direttiva Delegata (UE) 2020/12 della Commissione del 2 Agosto 2019 che integra la Direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 17, paragrafi 1 e 4, l’articolo 21, paragrafo 2, e l’articolo 23, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva (UE) 2017/2397 stabilisce le condizioni e le procedure per la certificazione delle qualifiche delle persone che partecipano alla conduzione di imbarcazioni sulle vie navigabili interne dell’Unione. La certificazione ha lo scopo di agevolare la mobilità, garantire la sicurezza della navigazione e assicurare la protezione della vita umana e dell’ambiente.

(2)Al fine di fornire norme minime armonizzate per la certificazione delle qualifiche, alla Commissione è stato conferito il potere di adottare disposizioni dettagliate che stabiliscono norme relative alle competenze e alle conoscenze e abilità corrispondenti, agli esami pratici, all’omologazione dei simulatori e all’idoneità medica.

(3)A norma dell’articolo 32 della direttiva (UE) 2017/2397, gli atti delegati dovrebbero fare riferimento alle norme stabilite dal Comitato europeo per l’elaborazione di norme per la navigazione interna («CESNI») e includere l’intero testo di tali norme, a condizione che queste ultime siano disponibili e aggiornate, siano conformi a qualsiasi requisito applicabile di cui agli allegati della direttiva e modifiche nel processo decisionale del CESNI non pregiudichino gli interessi dell’Unione. Le tre condizioni sono state soddisfatte con l’adozione da parte del CESNI, nella sua riunione dell’8 novembre 2018, delle prime norme sulle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna.

(4)Le norme relative alle competenze dovrebbero stabilire le competenze minime necessarie per il sicuro funzionamento dell’imbarcazione per i membri dell’equipaggio a livello operativo e di gestione, per i conduttori di nave autorizzati a navigare a mezzo radar e per quelli autorizzati a navigare su vie navigabili a carattere marittimo, per gli esperti di navigazione passeggeri e per gli esperti di gas naturale liquefatto (GNL). Ciascuna competenza richiesta dovrebbe essere definita insieme alle corrispondenti conoscenze e abilità richieste.

(5)Affinché le autorità competenti possano svolgere in modo analogo gli esami pratici di cui all’articolo 17, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2017/2397, è opportuno stabilire norme per gli esami pratici. A tal fine, le norme dovrebbero definire, per ciascun esame pratico, le competenze specifiche e le situazioni di valutazione, compreso un sistema specifico di attribuzione del punteggio e requisiti tecnici per le imbarcazioni e gli impianti a terra. Per i candidati alla qualifica di conduttore di nave che non hanno precedentemente completato un processo di valutazione a livello operativo, dovrebbe essere previsto un modulo aggiuntivo che permetta di verificare anche la capacità di svolgere i compiti controllati connessi.

(6)Le norme per l’omologazione dei simulatori dovrebbero essere stabilite in modo da garantire che i simulatori utilizzati per la valutazione delle competenze siano concepiti in modo tale da consentire di verificare le competenze così come stabilito dalle norme relative agli esami pratici. Le norme dovrebbero riguardare i requisiti tecnici e funzionali per i simulatori di movimentazione delle navi e i simulatori radar, nonché la procedura per l’omologazione amministrativa di tali simulatori.

(7)Al fine di ridurre le differenze nazionali per quanto riguarda i requisiti medici e le procedure di esame e di garantire che i certificati medici rilasciati ai membri del personale di coperta nel settore della navigazione interna siano un valido indicatore della loro idoneità medica per il lavoro che svolgeranno, è opportuno stabilire norme di idoneità medica. Le norme dovrebbero specificare i test che i medici devono eseguire e i criteri che devono applicare per determinare l’idoneità al lavoro dei membri del personale di coperta. Essi dovrebbero riguardare la vista, l’udito e le condizioni fisiche e psicologiche che possano comportare inabilità temporanea o permanente al lavoro, nonché eventuali misure di mitigazione e restrizioni. Per coerenza, le norme dovrebbero basarsi sugli orientamenti relativi agli esami medici della gente di mare pubblicati dall’Organizzazione internazionale del lavoro e dall’Organizzazione marittima internazionale, in particolare sui criteri applicati ai servizi costieri.

(8)La data di recepimento della presente direttiva delegata dovrebbe essere allineata alle date di recepimento della direttiva (UE) 2017/2397 per motivi di coerenza ed efficienza.

(9)Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire alla Commissione nell’ambito del recepimento di una direttiva devono essere chiare e precise. Ciò vale anche per il presente atto delegato.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.006.01.0015.01.ITA&toc=OJ:L:2020:006:TOC

 

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