Decisione (UE) 2020/188 della Banca Centrale europea del 3 Febbraio 2020 su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (BCE/2020/9).

Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,

Visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il secondo comma dell’articolo 12.1, in combinato disposto con il primo trattino dell’articolo 3.1 e l’articolo 18.1,

considerando quanto segue:

(1)La decisione BCE/2015/774 della Banca centrale europea (1) è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese (2). Poiché devono essere apportate nuove modifiche, è opportuno provvedere, a fini di chiarezza giuridica, alla rifusione della decisione.

(2)La Decisione (UE) 2015/774 (BCE/2015/10) ha istituito un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (PSPP). Insieme al terzo programma per l'acquisto di obbligazioni garantite, al programma di acquisto di titoli garantiti da attività e al programma di acquisto per il settore societario, il PSPP rientra nel programma ampliato di acquisto di attività (PAA) della Banca centrale europea (BCE). Il PAA punta a migliorare la trasmissione della politica monetaria, facilitare l'erogazione del credito all'economia dell'area dell'euro, rendere più accessibili le condizioni di finanziamento di famiglie e imprese e supportare la costante convergenza dell'inflazione verso livelli inferiori ma prossimi al 2% nel medio termine, in coerenza con l'obiettivo principale della BCE di mantenere la stabilità dei prezzi.

(3)Il 13 dicembre 2018 il Consiglio direttivo ha deciso che è opportuno apportare aggiustamenti a taluni parametri del PAA con effetto dal 1° gennaio 2019 al fine di conseguirne gli obiettivi. Più specificamente, il Consiglio direttivo ha deciso di porre fine agli acquisti netti di attività nell’ambito del PAA il 31 dicembre 2018. Il Consiglio direttivo ha confermato la propria intenzione che il capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro del PAA continui a essere reinvestito, integralmente, per un prolungato periodo di tempo successivamente alla data in cui il Consiglio direttivo inizierà a innalzare i tassi di interesse di riferimento della BCE, e in ogni caso finché sarà necessario per mantenere condizioni di liquidità favorevoli e un ampio grado di accomodamento monetario.

(4)Il Consiglio direttivo ha altresì deciso che la ripartizione tra le giurisdizioni degli acquisti netti complessivi di titoli di debito negoziabili emessi dalle amministrazioni centrali, regionali o locali idonee e dalle agenzie riconosciute nell'ambito del PSPP, continui ad essere condotta, per consistenza, secondo lo schema per la sottoscrizione del capitale della BCE delle rispettive banche centrali nazionali di cui all’articolo 29 dello Statuto del SEBC.

(5)Il 12 settembre 2019 il Consiglio direttivo ha deciso di riprendere gli acquisti netti nell’ambito del PAA a decorrere dal 1° novembre 2019 e si attende che essi proseguano finché necessario a rafforzare l’impatto di accomodamento dei suoi tassi di riferimento e che terminino poco prima che il Consiglio direttivo inizi a innalzare i tassi di riferimento della BCE. Il Consiglio direttivo ha deciso altresì di continuare a reinvestire integralmente il capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro del PAA, per un prolungato periodo di tempo successivamente alla data in cui il Consiglio direttivo inizierà a innalzare i tassi di interesse di riferimento della BCE, e in ogni caso finché sarà necessario per mantenere condizioni di liquidità favorevoli e un ampio grado di accomodamento monetario. Alla luce del protratto rallentamento dell’economia dell’area dell’euro, di persistenti rischi al ribasso delle prospettive di crescita e di prospettive di inflazione che continuano ad essere inferiori all’obiettivo inflazionistico a medio termine, il Consiglio direttivo è giunto alla conclusione che sia giustificata una risposta politica globale per supportare il ritorno dell’inflazione su un percorso di costante convergenza verso l’obiettivo di medio termine in materia di inflazione del Consiglio direttivo. La ripresa degli acquisti netti di attività costituisce una misura proporzionata in quanto ha un impatto sui tassi di interesse a lungo termine maggiore rispetto alla politica dei tassi di interesse e allevia i relativi costi di finanziamento di imprese e famiglie.

(6)Il PSPP, in quanto parte dei programmi ampliati di acquisto che costituiscono il PAA, rappresenta una misura proporzionata per mitigare i rischi relativi alle prospettive dell'evoluzione dei prezzi, in quanto tali programmi allentano ulteriormente le condizioni monetarie e finanziarie, comprese quelle relative alle condizioni di finanziamento delle società non finanziarie e delle famiglie dell'area dell'euro sostenendo i consumi aggregati e la spesa per investimenti nell'area dell'euro e contribuendo in ultima analisi a un ritorno dei tassi di inflazione a livelli inferiori ma prossimi al 2 % nel medio termine. In un contesto in cui i tassi di interesse di riferimento della BCE sono prossimi ai loro limiti inferiori, è necessario includere nelle misure di politica monetaria dell'Eurosistema i programmi di acquisto di attività, quali strumenti caratterizzati da un elevato potenziale di trasmissione all'economia reale.

(7)Il PSPP contiene una serie di misure di salvaguardia per garantire che gli acquisti programmati siano proporzionati alle sue finalità, e che i relativi rischi finanziari siano stati debitamente presi in considerazione nella sua progettazione e siano tenuti sotto controllo tramite forme di gestione del rischio. Per consentire un regolare funzionamento dei mercati dei titoli di debito negoziabili idonei, ed evitare di ostacolare ristrutturazioni ordinate del debito, si applicheranno delle soglie agli acquisti di tali titoli da parte delle banche centrali dell'Eurosistema.

(8)Il PSPP rispetta pienamente gli obblighi incombenti sulle banche centrali dell'Eurosistema in base ai trattati, compreso il divieto di finanziamento monetario, e non incide negativamente sul funzionamento dell'Eurosistema in conformità al principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

(9)Al fine di assicurare l'efficacia del PSPP, l'Eurosistema chiarisce che accetta lo stesso trattamento (pari passu) riservato agli investitori privati, per quanto riguarda i titoli di debito negoziabili che l'Eurosistema può acquistare nell'ambito del PSPP, in conformità alle condizioni previste da tali strumenti.

(10)Il PSPP è attuato in maniera decentrata, tenendo in debita considerazione la formazione del prezzo di mercato e gli aspetti relativi al funzionamento di esso, e coordinato dalla BCE, salvaguardando in questo modo l'unicità della politica monetaria dell'Eurosistema.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.039.01.0012.01.ITA&toc=OJ:L:2020:039:TOC

 

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