Decisione (UE) 2020/187 della Banca Centrale europea del 3 Febbraio 2020 sull’attuazione di un terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (BCE/2020/8).

Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il secondo comma dell’articolo 12.1, in combinato disposto con il primo trattino dell’articolo 3.1 e l’articolo 18.1,

considerando quanto segue:

(1)La decisione BCE/2014/40 (1) è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese (2). Poiché devono essere apportate nuove modifiche, è opportuno provvedere, a fini di chiarezza giuridica, alla rifusione della decisione.

(2)La decisione BCE/2014/40 ha istituito il terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (CBPP3). Insieme al programma per l’acquisto di titoli garantiti da attività, al programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari e al programma di acquisto per il settore societario, il CBPP3 rientra nel programma ampliato di acquisto di attività (PAA) della Banca centrale europea (BCE). Il PAA punta a migliorare la trasmissione della politica monetaria, facilitare l’erogazione del credito all’economia dell’area dell’euro, rendere più accessibili le condizioni di finanziamento di famiglie e imprese e supportare la costante convergenza dell’inflazione verso livelli inferiori ma prossimi al 2 % nel medio termine, in coerenza con l’obiettivo principale della BCE di mantenere la stabilità dei prezzi.

(3)La decisione (UE) 2017/2199 della Banca centrale europea (BCE/2017/37) (3) ha perfezionato le norme applicabili alla idoneità per l’acquisto ai sensi del CBPP3 delle obbligazioni garantite comunemente denominate conditional pass-through covered bonds (obbligazioni garantite ad estensione condizionale o obbligazioni garantite conditional pass-through). A decorrere dal 1° gennaio 2019 le obbligazioni garantite conditional pass-through non dovrebbero essere più idonee all’acquisto ai sensi del CBPP3 a causa della loro struttura più complessa secondo cui eventi predefiniti comportano un’estensione della scadenza dell’obbligazione e un passaggio nella struttura di pagamento.

(4)Il 13 dicembre 2018 il Consiglio direttivo ha deciso che è opportuno apportare aggiustamenti a taluni parametri del PAA con effetto dal 1° gennaio 2019 al fine di conseguirne gli obiettivi. Più specificamente, il Consiglio direttivo ha deciso di porre fine agli acquisti netti di attività nell’ambito del PAA il 31 dicembre 2018. Il Consiglio direttivo ha confermato la propria intenzione che il capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro del PAA continui a essere reinvestito, integralmente, per un prolungato periodo di tempo successivamente alla data in cui il Consiglio direttivo inizierà a innalzare i tassi di interesse di riferimento della BCE, e in ogni caso finché sarà necessario per mantenere condizioni di liquidità favorevoli e un ampio grado di accomodamento monetario.

(5)Il 12 settembre 2019 il Consiglio direttivo ha deciso di riprendere gli acquisti netti nell’ambito del PAA a decorrere dal 1° novembre 2019 e si attende che essi proseguano finché necessario a rafforzare l’impatto di accomodamento dei suoi tassi di riferimento e che terminino poco prima che il Consiglio direttivo inizi a innalzare i tassi di riferimento della BCE. Il Consiglio direttivo ha deciso altresì di continuare a reinvestire integralmente il capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro del PAA, per un prolungato periodo di tempo successivamente alla data in cui il Consiglio direttivo inizierà a innalzare i tassi di interesse di riferimento della BCE, e in ogni caso finché sarà necessario per mantenere condizioni di liquidità favorevoli e un ampio grado di accomodamento monetario. Alla luce del protratto rallentamento dell’economia dell’area dell’euro, di persistenti rischi al ribasso delle prospettive di crescita e di prospettive di inflazione che continuano ad essere inferiori all’obiettivo inflazionistico a medio termine, il Consiglio direttivo è giunto alla conclusione che sia giustificata una risposta politica globale per supportare il ritorno dell’inflazione su un percorso di costante convergenza verso l’obiettivo di medio termine in materia di inflazione del Consiglio direttivo. La ripresa degli acquisti netti di attività costituisce una misura proporzionata in quanto ha un impatto sui tassi di interesse a lungo termine maggiore rispetto alla politica dei tassi di interesse e allevia i relativi costi di finanziamento di imprese e famiglie

(6)Il CBPP3, in quanto parte dei programmi ampliati di acquisto che costituiscono il PAA, rappresenta una misura proporzionata per mitigare i rischi relativi alle prospettive dell’evoluzione dei prezzi, in quanto tali programmi allentano ulteriormente le condizioni monetarie e finanziarie, comprese quelle relative alle condizioni di finanziamento delle società non finanziarie e delle famiglie dell’area dell’euro sostenendo i consumi aggregati e la spesa per investimenti nell’area dell’euro e contribuendo in ultima analisi a un ritorno dei tassi di inflazione a livelli inferiori, ma prossimi al 2 % nel medio termine. In un contesto in cui i tassi di interesse di riferimento della BCE sono prossimi ai loro limiti inferiori, è necessario includere nelle misure di politica monetaria dell’Eurosistema i programmi di acquisto di attività, quali strumenti caratterizzati da un elevato potenziale di trasmissione all’economia reale.

(7)Il CBPP3 contiene una serie di misure di salvaguardia per garantire che gli acquisti programmati siano proporzionati alle sue finalità, e che i relativi rischi finanziari siano stati debitamente presi in considerazione nella sua progettazione e siano tenuti sotto controllo tramite forme di gestione del rischio.

(8)Il CBPP3 rispetta pienamente gli obblighi incombenti sulle banche centrali dell’Eurosistema in base ai trattati e non incide negativamente sul funzionamento dell’Eurosistema in conformità al principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.039.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2020:039:TOC

 

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