Regolamento Delegato (UE) 2020/389 della Commissione del 31 Ottobre 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco unionale dei progetti di interesse comune.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 347/2013 stabilisce un quadro per l’individuazione, la pianificazione e l’attuazione dei progetti di interesse comune («PIC») necessari a realizzare i nove corridoi geografici strategici prioritari per le infrastrutture energetiche individuati nei settori dell’energia elettrica, del gas e del petrolio e le tre aree prioritarie di rilevanza unionale per le infrastrutture energetiche nel campo delle reti intelligenti, delle autostrade elettriche e delle reti di trasporto del biossido di carbonio.

(2)Alla Commissione è conferito il potere di stabilire l’elenco unionale dei progetti di interesse comune («elenco dell’Unione» o «elenco unionale»).

(3)L’elenco dei PIC è stabilito ogni due anni; è pertanto necessario sostituirlo.

(4)I progetti proposti ai fini dell’inserimento nell’elenco unionale sono stati valutati dai gruppi regionali di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 347/2013, i quali hanno confermato che detti progetti soddisfano i criteri di cui all’articolo 4 del medesimo regolamento.

(5)I progetti di elenchi regionali dei PIC sono stati concordati dai gruppi regionali in riunioni tecniche. In seguito ai pareri formulati il 25 settembre 2019 dall’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (Agency for the Cooperation of Energy Regulators, ACER) circa la coerenza nell’applicazione dei criteri e nell’analisi dei costi-benefici tra le varie regioni, gli organi decisionali dei gruppi regionali hanno adottato gli elenchi regionali il 4 ottobre 2019. A norma dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 347/2013, prima dell’adozione degli elenchi regionali tutte le proposte di progetti sono state approvate dagli Stati membri interessati dai progetti in questione.

(6)Le organizzazioni che rappresentano le parti interessate, tra cui produttori, gestori dei sistemi di distribuzione, fornitori, organizzazioni di tutela dei consumatori e dell’ambiente, sono state consultate in merito ai progetti proposti ai fini dell’inserimento nell’elenco unionale.

(7)È opportuno elencare i progetti di interesse comune secondo le priorità strategiche relative alle infrastrutture energetiche transeuropee nell’ordine di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 347/2013. È opportuno che l’elenco unionale non contenga alcuna graduatoria dei progetti.

(8)È opportuno elencare i progetti di interesse comune come progetti a sé stanti o parti di un cluster di vari PIC, in quanto interdipendenti o (potenzialmente) concorrenziali.

(9)L’elenco unionale contiene progetti in fasi di sviluppo diverse, tra cui: fattibilità preliminare, fattibilità, rilascio delle autorizzazioni e costruzione. Per i progetti di interesse comune in una fase iniziale di sviluppo possono essere necessari studi che ne dimostrino la sostenibilità economica e tecnica e la conformità alla legislazione dell’Unione, nella fattispecie la legislazione ambientale. In tale contesto è opportuno identificare, valutare ed evitare o attenuare adeguatamente il potenziale impatto negativo sull’ambiente.

(10)L’inserimento dei progetti nell’elenco unionale non pregiudica l’esito dei pertinenti procedimenti di valutazione d’impatto ambientale e di rilascio delle autorizzazioni. A norma dell’articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 347/2013, un progetto non conforme al diritto dell’Unione può essere rimosso dall’elenco unionale. È opportuno che l’attuazione dei progetti di interesse comune e la conformità alla normativa pertinente siano oggetto di monitoraggio a norma dell’articolo 5 del suddetto regolamento.

(11)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 347/2013,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

L’allegato VII del regolamento (UE) n. 347/2013 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 Ottobre 2019

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.074.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:074:TOC

 

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