Decisione (Ue) 2020/394 della Commissione del 7 Ottobre 2019 riguardante le misure SA.39119 (2016/C) (ex 2015/NN) (ex 2014/CP) attuate dalla Repubblica ellenica sotto forma di abbuoni di interesse e garanzie in relazione agli incendi del 2007.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»), in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente al disposto dell’articolo 108, paragrafo 2, primo comma, TFUE (1),

considerando quanto segue:

I.PROCEDURA

(1)Il 22 luglio 2014 la Commissione ha ricevuto una denuncia relativa a un presunto aiuto concesso dallo Stato greco a Sogia Ellas SA e relative controllate (in appresso «Sogia Ellas»), attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli. L’aiuto consisteva in abbuoni di interesse e garanzie statali in relazione a prestiti in essere che dovevano essere rinegoziati con un ammortamento differito e a nuovi prestiti.

(2)Con lettera del 25 luglio 2014 la Commissione ha richiesto informazioni alle autorità greche in merito ai presunti aiuti. Le autorità greche hanno risposto con lettera del 17 novembre 2014, fornendo informazioni dettagliate riguardo alle basi giuridiche dei presunti aiuti. L’11 dicembre 2015 la Commissione ha inviato una seconda lettera alla Grecia, alla quale le autorità greche hanno risposto con lettera dell’11 febbraio 2016, protocollata lo stesso giorno. Nella loro risposta le autorità greche hanno fornito informazioni supplementari riguardo alle basi giuridiche, alle condizioni per la concessione dell’aiuto e ai beneficiari.

(3)Nella sua lettera dell’11 dicembre 2015 la Commissione ha informato le autorità greche che, dall’esame iniziale delle informazioni da loro fornite, era emerso che i presunti aiuti erano stati concessi senza l’autorizzazione della Commissione. Il presunto aiuto inoltre non era limitato a Sogia Ellas e relative controllate ma, in virtù della normativa greca, poteva essere concesso anche ad altri beneficiari. La Commissione ha pertanto deciso di avviare un’indagine relativa ad aiuti di Stato non notificati [SA.39119 (2015/NN)] e di estenderne la portata all’intero settore agricolo.

(4)La decisione della Commissione relativa all’avvio del procedimento (in appresso la «decisione di avviare un procedimento») è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 16 settembre 2016 (2). La Commissione ha chiesto alle autorità greche di indicare il numero stimato di beneficiari di ogni regime individuato nella decisione di avviare un procedimento e gli importi degli aiuti in questione. Diversamente, come affermato nella suddetta decisione, la Commissione avrebbe adottato una decisione sulla base delle informazioni in suo possesso. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito alle misure di cui trattasi.

(5)Nessuna parte interessata ha presentato osservazioni. Le autorità greche hanno trasmesso le proprie osservazioni sulla decisione di avviare un procedimento il 23 settembre 2016. Nella loro risposta, esse hanno informato la Commissione di non essere in grado di fornire le informazioni richieste nella decisione di avviare un procedimento.

(6)Con lettere del 2 dicembre 2016 e del 15 gennaio 2018 la Commissione ha nuovamente chiesto alle autorità greche di presentare le informazioni mancanti. Le autorità greche hanno fornito le informazioni richieste rispettivamente con lettere del 9 marzo 2017 e del 21 febbraio 2018.

(7)La presente decisione, analogamente alla decisione di avviare un procedimento, riguarda solo le attività legate alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, ossia i prodotti elencati nell’allegato I del TFUE a eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, e al settore forestale, secondo quanto definito da Eurostat. Lascia pertanto impregiudicati i possibili aiuti concessi ad altri settori dell’economia conformemente ai regimi di aiuto in questione.

II.DESCRIZIONE DELLE MISURE

1.Obiettivo

(8)

L’obiettivo della misura era sostenere le imprese stabilite e operanti nelle zone della Grecia colpite dagli incendi del 2007, a prescindere dall’ubicazione della sede di tali imprese. Secondo le autorità greche l’obiettivo più ampio era ripristinare la capacità produttiva, gravemente pregiudicata dagli incendi.

2.Base giuridica

(9)Le basi giuridiche dei presunti aiuti sono la decisione n. 36579/Β.1666/27-8-2007 (GURE 1740/Β’/30-8-2007) del ministro dell’Economia e delle finanze, come modificata e integrata dalle decisioni n. 38600/Β.1750/5-9-2007 (GURE 1780/Β’/5-9-2007), n. 46082/Β.2123/24-10-2007 (GURE 2139/Β’/2-11-2007), n. 6391/Β.342/8-2-2008 (GURE 242/Β’/14-2-2008), n. 34227/Β.1123/23-7-2008 (GURE 1548/Β’/5-8-2008) e n. 57198/Β.2406/28-12-2012 (GURE 3462/Β’/28-12-2012), nonché l’articolo 2, paragrafo 7, della legge n. 3816/2010 (GURE 6/Α’/26.1.2010) e l’articolo 21, paragrafo 5, della legge n. 3867/2010 (GURE 128/A’/3.8.2010).

(10)Le condizioni per la concessione della garanzia da parte dello Stato greco di cui alla decisione n. 36579/Β.1666/27-8-2007 (GURE 1740/Β’/30-8-2007) sono state ulteriormente precisate nella decisione n. 2/54310/0025/13.09.2007 (GURE Β’ 1858/13.9.2007) del ministro dell’Economia e delle finanze. Tale decisione è stata modificata dalla decisione n. 2/86490/0025/31.12.2007 (GURE B’ 2493/31.12.2007) del viceministro delle Finanze, dalla decisione n. 2/57144/0025/20.08.2008 (GURE B’ 1732/28.08.2008), dalla decisione n. 2/22475/0025/25.04.2012 (GURE Β’ 1346/25.04.2012) del ministro delle Finanze e dalle decisioni n. 2/52027/0025/30.08.2012 (GURE Β’ 2404/30.08.2012) e n. 2/1755/0025/20.02.2013 (GURE Β’ 465/27.02.2013) del viceministro delle Finanze. La decisione n. 2/1755/0025/20.02.2013 è stata ulteriormente modificata dalle decisioni n. 2/38310/0025/14.05.2014 (GURE Β’ 1262/16.05.2014) e n. 2/43758/0025/29/06/2015 (GURE Β’ 1289/29.06.2015), che sono quindi pertinenti ai fini della presente decisione.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.076.01.0004.01.ITA&toc=OJ:L:2020:076:TOC

 

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