Decisione d’Esecuzione (UE) 2020/433 della Commissione del 12 Marzo 2020 relativa alla proroga della misura presa dall’Agenzia svedese per le Sostanze Chimiche.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 55, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)Il 25 settembre 2019 l’Agenzia svedese per le sostanze chimiche (di seguito «l’autorità competente svedese») ha adottato una decisione in conformità all’articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 volta a permettere la messa a disposizione sul mercato e l’uso, fino al 23 marzo 2020, del biocida Care Plus Mosquito Net, una zanzariera impregnata del principio attivo permetrina (di seguito «la misura»). L’autorità competente svedese ha informato la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri della misura presa e delle relative motivazioni, in conformità all’articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento.

(2)Secondo le informazioni fornite dall’autorità competente svedese, la misura era necessaria per tutelare la salute pubblica. L’uso di zanzariere impregnate di permetrina è inteso a proteggere l’uomo dalle punture e dai morsi di insetti, prevenendo in tal modo la trasmissione di agenti patogeni da parte di insetti vettori, che costituiscono un rischio per la salute pubblica. In base alle condizioni specificate nella misura, il prodotto può essere messo a disposizione solo nei centri di vaccinazione e unicamente se accompagnato da istruzioni per l’uso corretto e lo smaltimento in sicurezza; inoltre, dopo il periodo di deroga il destinatario della misura deve fornire, se richiesto dall’autorità competente svedese, informazioni sul numero di zanzariere distribuite ai centri di vaccinazione.

(3)Il 26 novembre 2019 la Commissione ha ricevuto dall’autorità competente svedese una richiesta motivata di proroga della misura in conformità all’articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La richiesta era basata sul timore che le malattie trasmesse da vettori possano continuare a mettere a rischio la salute pubblica anche dopo il 23 marzo 2020, così come sull’argomentazione secondo la quale il biocida Care Plus Mosquito Net è fondamentale per limitare il pericolo che le suddette malattie comportano.

(4)Secondo le informazioni fornite dall’autorità competente svedese, alternative quali, ad esempio, l’uso di repellenti e le zanzariere non impregnate non consentono di controllare adeguatamente gli insetti vettori.

(5)I repellenti non possono fornire una protezione 24 ore su 24 dell’intero corpo umano per via della limitazione del numero di applicazioni quotidiane e del fatto che non andrebbero utilizzati su determinate parti del corpo. L’uso di repellenti può causare problemi di irritazione alle persone con pelle sensibile o danneggiata ed è soggetto a limitazioni per quanto riguarda gruppi di età specifici, come i bambini piccoli. Le zanzariere non trattate non offrono una protezione totale contro gli insetti, in quanto non garantiscono che gli insetti presenti sulla rete non attacchino parti del corpo raggiungibili attraverso la stessa. L’uso di reti non trattate potrebbe inoltre incoraggiare le persone a impregnarle loro stesse di biocidi. Un siffatto uso incontrollato e non documentato potrebbe rappresentare un rischio per la salute umana e l’ambiente.

(6)Una domanda di autorizzazione dell’Unione per il biocida Care Plus Mosquito Net è stata presentata all’Agenzia europea per le sostanze chimiche, con la partecipazione dell’autorità danese in qualità di autorità di valutazione competente. Detta domanda è ancora in fase di valutazione. Un’autorizzazione dell’Unione per il biocida in questione rappresenterebbe una soluzione permanente per il futuro, anche per la Svezia, ma è ancora necessario un considerevole lasso di tempo per valutare la domanda prima di poter concedere l’autorizzazione.

(7)È pertanto opportuno consentire all’autorità competente svedese di prorogare la misura per un periodo non superiore a 550 giorni e a determinate condizioni.

(8)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

L’Agenzia svedese per le sostanze chimiche può prorogare fino al 25 settembre 2021 la misura volta a permettere la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida Care Plus Mosquito Net per prevenire la trasmissione all’uomo di agenti patogeni da parte di insetti vettori, purché l’agenzia garantisca che il prodotto sia messo a disposizione e usato solo sotto la sua supervisione.

Articolo 2

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 Marzo 2020

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.088.01.0008.01.ITA&toc=OJ:L:2020:088:TOC

 

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