Direttiva d’Esecuzione (UE) 2020/432 della Commissione del 23 Marzo 2020 che modifica la Direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda la definizione di ortaggi e l’elenco dei generi e delle specie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b).

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Nella direttiva di esecuzione (UE) 2019/990 della Commissione (2), che ha modificato l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/55/CE, la definizione di «ortaggi» che precede la tabella figurante a tale articolo è stata erroneamente soppressa. Di conseguenza, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/55/CE non contiene più la definizione di «ortaggi», elemento essenziale di tale direttiva.

(2)Occorre pertanto rettificare di conseguenza la direttiva 2002/55/CE.

(3)Ai fini della certezza del diritto, è opportuno che la data di recepimento di cui alla presente direttiva corrisponda alla data di recepimento indicata nella direttiva di esecuzione (UE) 2019/990.

(4)Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la presente Direttiva:

Articolo 1

Modifica della direttiva 2002/55/CE

La direttiva 2002/55/CE è modificata conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Recepimento

1.Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o luglio 2020.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 Marzo 2020

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.088.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2020:088:TOC

 

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