Decisione d’Esecuzione (UE) 2020/452 della Commissione del 26 Marzo 2020 che modifica la Decisione d’Esecuzione (UE) 2019/570 per quanto riguarda mezzi e risorse istituiti in risposta a rischi poco probabili dall’impatto molto elevato.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 1, lettera h) bis,

considerando quanto segue:

(1)La decisione n. 1313/2013/UE stabilisce il quadro giuridico di rescEU. La riserva rescEU è composta da risorse a livello unionale il cui scopo è fornire assistenza in situazioni particolarmente pressanti in cui l’insieme dei mezzi esistenti a livello nazionale nonché i mezzi impegnati dagli Stati membri nel pool europeo di protezione civile non sono in grado di assicurare una risposta efficace alle catastrofi naturali e provocate dall’uomo.

(2)La decisione di esecuzione (UE) 2019/570 della Commissione (2) stabilisce la composizione iniziale di rescEU in termini di mezzi e risorse e i suoi requisiti di qualità. Le riserve di rescEU comprendono finora mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi e per l’evacuazione medica, risorse per squadre mediche di emergenza, nonché risorse per la costituzione di scorte di materiale medico.

(3)L’articolo 21, paragrafo 4, della decisione n. 1313/2013/UE prevede la possibilità di istituire mezzi e risorse di rescEU per gestire rischi poco probabili dall’impatto molto elevato. Al fine di istituire tali mezzi e risorse, le categorie dei rischi poco probabili dall’impatto molto elevato dovrebbero essere definite nella presente decisione, tenendo conto dei possibili scenari per tali rischi.

(4)I mezzi e le risorse di rescEU istituiti per rispondere a rischi poco probabili dall’impatto molto elevato dovrebbero essere interamente finanziati dall’Unione a causa della loro natura altamente specializzata, dei costi elevati e della scarsità a livello di Unione. A norma dell’articolo 21, paragrafo 4, e dell’articolo 23, paragrafo 4 ter, della decisione n. 1313/2013/UE, per tali mezzi e risorse l’assistenza finanziaria dell’Unione copre tutti i costi necessari per assicurarne la disponibilità e la possibilità di mobilitarli, nonché tutti i costi operativi in caso di mobilitazione nell’ambito del meccanismo unionale.

(5)Nel definire un mezzo o una risorsa di rescEU mediante atti di esecuzione, la Commissione dovrebbe valutare se il mezzo o la risorsa in questione debba essere considerato una risposta a rischi poco probabili dall’impatto molto elevato.

(6)Il processo di individuazione dei mezzi e delle risorse istituiti per rispondere a rischi poco probabili dall’impatto molto elevato deve basarsi sulla loro importanza strategica ed essere svolto in modo trasparente e in stretta cooperazione con gli Stati membri.

(7)Al fine di gestire i rischi poco probabili dall’impatto molto elevato, ad esempio, ma non solo, un attacco biologico su larga scala o un’epidemia che risulti in un elevato numero di pazienti affetti da una malattia altamente infettiva, si dovrebbe far ricorso a mezzi e risorse per l’evacuazione medica di pazienti altamente infettivi («Medevac HID»), mezzi aerei per l’evacuazione medica di vittime di catastrofi nonché mezzi e risorse per squadre mediche di emergenza di tipo 3 («EMT-3»). Le risorse per la costituzione di scorte di materiale medico dovrebbero essere utilizzate anche per far fronte a gravi minacce per la salute di carattere transfrontaliero di lunga durata, che possono potenzialmente perturbare la prestazione di servizi sociali, ambientali, economici e di sanità pubblica a causa della loro portata e complessità.

(8)Alla luce dell’emergenza COVID-19, considerata la necessità di istituire rapidamente una riserva europea comune in grado di sostenere gli Stati membri nella risposta, la retroattività deve applicarsi alle risorse per la costituzione di scorte di materiale medico nel quadro di rescEU a partire dalla data in cui sono state designate come risorse di rescEU dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/414 della Commissione (3).

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.094.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:094I:TOC

 

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