Decisione d’Esecuzione (UE) 2020/453 della Commissione del 27 Marzo 2020 relativa alle norme armonizzate per i prodotti ferroviari redatte a sostegno della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)Come indicato al considerando 13 della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), le norme europee elaborate nello spirito del nuovo approccio in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione possono consentire di beneficiare di una presunzione di conformità rispetto a determinati requisiti essenziali di tale direttiva, soprattutto nel caso dei componenti di interoperabilità e delle interfacce. I prodotti ferroviari conformi a tali norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea si presumono conformi ai requisiti oggetto di dette norme o parti di esse di cui alla suddetta direttiva.

(2)Con il mandato M/483 del 28 gennaio 2011 la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN), al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all’Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) di redigere nuove norme o rivedere norme esistenti a sostegno della direttiva 2008/57/CE.

(3)Sulla base del mandato M/483, il CEN e il Cenelec hanno redatto o rivisto, fra l’altro, le seguenti norme armonizzate: EN 14067-4:2013+A1:2018, EN 14067-6:2018, EN 14198:2016+A1:2018, EN 14363:2016+A1:2018, EN 15355:2019, EN 15610:2019, EN 15877-1:2012+A1:2018, EN 16186-1:2014+A1:2018, EN 16186-3:2016+A1:2018, EN 16452:2015+A1:2019, EN 16729-4:2018, EN 16922:2017+A1:2019, EN 17023:2018, EN 17069-1:2019, EN 50122-1:2011/A1:2011, EN 50122-1:2011/A2:2016, EN 50122-1:2011/A3:2016, EN 50122-1:2011/A4:2017 EN 50126-1:2017, EN 50126-2:2017, EN 50129:2018 con le relative rettifiche EN 50129:2018/AC:2019-04, EN 50318:2018, EN 50463-1:2017, EN 50463-2:2017 con le relative rettifiche EN 50463-2:2017/AC:2018-10, EN 50463-3:2017, EN 50463-4:2017 e EN 50463-5:2017.

(4)Con il CEN e il Cenelec, la Commissione ha valutato se tali norme, redatte o riviste dagli stessi CEN e Cenelec, siano conformi al mandato M/483.

(5)Le norme sono risultate soddisfare i requisiti cui intendono riferirsi, stabiliti dalla direttiva 2008/57/CE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Dato che la conformità alla norma EN 14363: 2016+A1:2018 assicura il rispetto dei requisiti corrispondenti, stabiliti dalla direttiva 2008/57/CE, unicamente in caso di utilizzo in congiunzione con il parere tecnico dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie ERA-OPI-2018-3, è opportuno che i riferimenti a tale norma siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con le limitazioni corrispondenti.

(6)Alcune delle norme armonizzate nuove o riviste redatte dal CEN e dal Cenelec sostituiscono le seguenti norme armonizzate: EN 14067-4:2005+A1:2009, EN 14067-6:2010, EN 14198:2016, EN 15355:2008+A1:2010, EN 15610:2009, EN 15877-1:2012, EN 16186-3:2016, EN 16922:2017, EN 50122-1:2011, EN 50126-1:1999, EN 50129:2003, EN 50463-1:2012, EN 50463-2:2012, EN 50463-3:2012, EN 50463-4:2012 e EN 50463-5:2012. È pertanto necessario ritirare i riferimenti a tali norme dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3). Per alcune di queste norme è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti, di modo che i fabbricanti possano disporre del tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione delle norme sostitutive.

(7)La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

I riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2008/57/CE figuranti nell’allegato I della presente decisione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

I riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2008/57/CE figuranti nell’allegato II della presente decisione sono pubblicati con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 2

I riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2008/57/CE figuranti nell’allegato III della presente decisione sono ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a decorrere dalle date indicate in tale allegato.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 Marzo 2020.

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.095.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:095:TOC

 

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