Decisione (UE) 2020/491 della Commissione del 3 Aprile 2020 relativa all’esenzione dai dazi doganali all’importazione e dall’IVA concesse all’importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di Covid‐19 nel corso del 2020.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l’ambito d’applicazione dell’articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 131 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica,

visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (2), in particolare l’articolo 76, primo paragrafo, in combinato disposto con l’articolo 131 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica,

considerando quanto segue:

(1)Il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato l’insorgenza di Covid-19 un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. L’11 marzo 2020 l’OMS ha dichiarato l’insorgenza di Covid-19 una pandemia. La pandemia ha ora provocato casi di infezione in tutti gli Stati membri. Poiché il numero di casi registra una crescita allarmante e a causa della mancanza di mezzi per contrastare la pandemia di Covid-19, numerosi Stati membri hanno dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale.

(2)Al fine di contrastare gli effetti della pandemia di Covid-19, sono state presentate domande dall’Italia il 19 marzo 2020, dalla Francia il 21 marzo 2020, dalla Germania e dalla Spagna il 23 marzo 2020, da Austria, Cechia, Cipro, Croazia, Estonia, Grecia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Slovenia il 24 marzo 2020, da Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Regno Unito, Romania, Slovacchia e Ungheria il 25 marzo 2020, dalla Svezia e da Malta il 26 marzo 2020, intese a chiedere l’esenzione dai dazi doganali all’importazione e dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) per le merci importate.

(3)La pandemia di Covid-19 e le difficilissime sfide che comporta costituiscono una catastrofe ai sensi del capo XVII, sezione C, del regolamento (CE) n. 1186/2009 e del capo 4, titolo VIII, della direttiva 2009/132/CE. È pertanto opportuno concedere un’esenzione dai dazi doganali all’importazione applicabili alle merci importate ai fini di cui all’articolo 74 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e un’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) applicabile alle merci importate ai fini di cui all’articolo 51 della direttiva 2009/132/CE.

(4)È necessario che gli Stati membri informino la Commissione in merito alla natura e ai quantitativi delle varie merci ammesse in esenzione dai dazi doganali all’importazione e dall’IVA per contrastare gli effetti della pandemia di Covid-19, alle organizzazioni autorizzate a distribuire o mettere a disposizione tali merci e ai provvedimenti adottati per impedire che le merci in questione siano destinate ad usi diversi dal contrasto agli effetti dell’epidemia.

(5)Tenuto conto delle difficilissime sfide che gli Stati membri devono affrontare, si dovrebbe concedere l’esenzione dai dazi doganali all’importazione e dall’IVA per le importazioni effettuate a decorrere dal 30 gennaio 2020. L’esenzione dovrebbe rimanere in vigore fino al 31 luglio 2020. Prima della fine di detto periodo, la situazione sarà riesaminata e se del caso, in consultazione con gli Stati membri, il periodo potrà essere prorogato.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.103.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:103I:TOC

 

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