Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione del 14 Febbraio 2020 che modifica i Regolamenti (UE) n. 923/2012, (UE) n. 139/2014 e (UE) 2017/373.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010 e (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 1, lettere c) e g), l’articolo 43, paragrafo 1, lettere a) e f), e l’articolo 44, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 923/2012 della Commissione (2) stabilisce regole dell’aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea applicabili al traffico aereo generale (le cosiddette «regole dell’aria»).

(2)Il regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione (3) stabilisce i requisiti e le procedure amministrative relativi agli aeroporti, in cui rientrano la gestione, il funzionamento, la certificazione e la sorveglianza degli aeroporti stessi.

(3)Il regolamento (UE) 2017/373 della Commissione (4) stabilisce requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea («ATM/ANS») e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo («funzioni della rete ATM») per il traffico aereo generale e per la loro sorveglianza.

(4)Al fine di garantire un elevato livello di sicurezza dell’aviazione civile nell’Unione, gli equipaggi di condotta dovrebbero essere tenuti a segnalare agli enti dei servizi di traffico aereo i casi in cui abbiano riscontrato che l’efficacia dell’azione frenante sulla pista non era all’altezza di quanto era stato loro comunicato. Tali obblighi di segnalazione dovrebbero essere stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012.

(5)Il 31 marzo 2016 l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale («ICAO») ha adottato l’emendamento 77-A dell’annesso 3 della Convenzione sull’aviazione civile internazionale, firmata il 7 dicembre 1944 a Chicago (la «Convenzione di Chicago»), allo scopo di migliorare la comunicazione di informazioni sulle condizioni meteorologiche pericolose, di rafforzare la consapevolezza situazionale e di contribuire a migliorare l’efficienza delle rotte, anche evitando le zone con condizioni meteorologiche pericolose. Tale emendamento è applicabile negli Stati contraenti dell’ICAO a decorrere dal 10 novembre 2016 e dovrebbe trovare riscontro nel regolamento (UE) 2017/373, in particolare nelle disposizioni relative ai servizi meteorologici (allegato V — parte-MET).

(6)Il regolamento (UE) 2017/373 dovrebbe rispecchiare lo stato dell’arte in materia di sicurezza aerea, nonché le migliori pratiche e il progresso scientifico e tecnico per quanto riguarda i servizi di informazioni aeronautiche («AIS»). Le modifiche del regolamento (UE) 2017/373 dovrebbero pertanto basarsi sugli standard e sulle pratiche raccomandate («SARP») dell’ICAO applicabili, in particolare sulla sedicesima edizione dell’annesso 15 «Servizi di informazioni aeronautiche» della Convenzione di Chicago, attingendo contemporaneamente all’esperienza dell’Unione nella fornitura di AIS e garantendo la proporzionalità in funzione delle dimensioni, della tipologia e della complessità del fornitore di AIS («AISP»).

(7)Il 31 marzo 2016 l’ICAO ha anche adottato l’emendamento 77-B dell’annesso 3 della Convenzione di Chicago, inteso a ridurre gli incidenti e gli inconvenienti dovuti alle uscite di pista. L’emendamento 77-B dell’annesso 3 sarà applicabile negli Stati contraenti dell’ICAO a decorrere dal 5 novembre 2020. Anche questo emendamento dovrebbe trovare riscontro nel regolamento (UE) 2017/373, in particolare nei requisiti di cui all’allegato V per quanto riguarda la fornitura di servizi meteorologici e all’allegato VI per quanto riguarda la fornitura di servizi di informazioni aeronautiche.

(8)Qualora una pista sia temporaneamente indisponibile per lavori di segnaletica orizzontale, i piloti dovrebbero esserne informati tramite avvisi agli aeronaviganti. Al fine di aumentare la sicurezza delle piste, i piloti che intendano operare su una pista invernale appositamente preparata o su una pista scivolosa e bagnata dovrebbero essere adeguatamente informati. Non dovrebbe essere consentito comunicare le misurazioni dell’aderenza ai piloti, in quanto non sono correlate alle prestazioni del velivolo.

(9)È opportuno stabilire nel regolamento (UE) 2017/373 norme tecniche comuni per la progettazione delle strutture dello spazio aereo nonché requisiti comuni per i fornitori di servizi di progettazione delle procedure di volo («FPD») al fine di garantire che le strutture dello spazio aereo e le procedure di volo siano adeguatamente progettate, esaminate e convalidate prima di poter essere attivate e utilizzate dagli aeromobili.

(10)Le procedure di volo e relative modifiche possono incidere sulla sicurezza delle operazioni di volo nell’aeroporto. È quindi opportuno introdurre una correlazione chiara tra i vigenti regolamenti (UE) n. 139/2014 e (UE) 2017/373.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.104.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:104:TOC

 

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